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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19289/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Si allegava: errata applicazione degli artt. 648-bis e 648 c.p. e vizio della motivazione per mancata individuazione dei soggetti e per assenza di prova del reato presupposto (frode informatica), con conseguente mancanza di uno degli elementi del reato di riciclaggio; mancata prova della 'ripulitura' del denaro, sicché i versamenti su carta non sarebbero sufficienti; vizio motivazionale per omissione di indagini su possibile clonazione della carta e per non aver considerato la denuncia di smarrimento della carta e del documento d'identità; richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dello stato di incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultavano manifestamente infondati, generici e reiterativi di quelli già proposti in sede di appello (c.d. 'doppia conforme'), senza un effettivo confronto critico con la motivazione della Corte d'appello. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione fattuale e giuridica della Corte d'appello: le dichiarazioni delle persone offese e il materiale probatorio dimostravano l'accredito di somme su una carta intestata alla ricorrente, trasferimenti verso terzi (anche stranieri) e utilizzo immediato delle somme, elementi compatibili con il delitto di riciclaggio anche in assenza di partecipazione al reato presupposto. Ha inoltre respinto il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Esito finale: ricorso dichiarato inammissibile; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il reato di riciclaggio è un delitto a forma libera, potenzialmente a consumazione prolungata, integrabile anche con condotte frammentarie quali prelievi o trasferimenti successivi di somme di denaro. Integra il reato anche chi, pur non avendo concorso nel reato presupposto, mette a disposizione il proprio conto per ostacolare l'accertamento della provenienza del denaro (trasferimenti su conti diversi, uso immediato delle somme).

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del fatto come reato collegato all'origine illecita delle somme; la Corte ha considerato superflua la prova della specifica frode informatica compiuta dalla ricorrente, quando dagli elementi emergeva l'uso del conto per rendere difficoltosa l'accertamento della provenienza dei proventi illeciti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal difensore per l'articolazione sintetica dei motivi in cassazione; la Corte osserva che, pur nei limiti della sintesi consentita, il ricorso deve comunque confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per imporre alla ricorrente il versamento di euro 3.000 a titolo di sanzione processuale.

Massime di principio

  • In Cassazione è inammissibile riproporre in termini essenzialmente identici i medesimi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti: occorre un distinto e critico confronto con la motivazione di merito.
  • Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) può essere integrato anche da chi non ha commesso il reato presupposto, quando metta a disposizione strumenti (es. conto o carta) che rendono difficile l'accertamento della provenienza illecita dei fondi, compiendo trasferimenti o versamenti anche frammentari verso conti diversi.
  • Il semplice versamento su una carta intestata a terzi e il successivo trasferimento e utilizzo delle somme possono costituire elementi sufficienti per ritenere integrata la 'ripulitura' o comunque l'ostacolo all'accertamento dell'origine illecita, se corroborati da dichiarazioni e altri elementi probatori.
  • Se si contesta una possibile clonazione della carta o altre ipotesi alternative, è necessario proporre elementi probatori concreti o indicare omissioni investigative specifiche da sindacare, non semplici affermazioni generiche; altrimenti la censura risulterà inammissibile o infondata.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche occorre che la valutazione di merito non abbia già analiticamente escluso elementi favorevoli; una richiesta stereotipata senza confronto con la motivazione non è efficace.

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