Sentenza del 06/11/2025 n. 29440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia del 9 ottobre 2017, n. 3885/12/2017, relativa alla cartella di pagamento notificata il 25 marzo 2013 per € 781,34 di ICI 2006. La CTR aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ma aveva poi respinto nel merito le contestazioni del contribuente: regolarità della notifica, asserita carenza di motivazione della cartella e vizi del ruolo per difetto di sottoscrizione o di delega. In Cassazione il contribuente ha dedotto dieci motivi e, con memoria, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo che il debito era stato annullato per legge; l’agente della riscossione ne ha attestato l’azzeramento integrale.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il debito, per natura, importo e periodo di affidamento, risultava annullato ex lege, come confermato dall’attestazione dell’agente della riscossione. L’annullamento automatico opera ipso iure e non richiede un provvedimento di sgravio, che ha funzione meramente dichiarativa; la questione è stata decisa con precedenza rispetto all’esame dell’ammissibilità e dei dieci motivi di ricorso, rimasti quindi assorbiti. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla ha disposto sulle spese, considerata la definizione ope legis e la mancata costituzione delle controparti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, non essendovi rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
Secondo l'orientamento di questa Corte, l'annullamento ai sensi dell' art. 4 , comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 , opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
Quando ricorrono i presupposti legali per l’annullamento automatico del carico, il debito è annullato per legge e il processo relativo si estingue per cessazione della materia del contendere. Non è necessario che l’ente o l’agente emetta anche uno sgravio: tale atto è meramente dichiarativo.
Art. 4, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
La disposizione ha esteso l’annullamento automatico, entro i limiti e per i soggetti indicati dalla legge, ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con debito residuo fino a € 5.000. Nel caso concreto la Corte ha considerato l’attestazione dell’agente della riscossione, dalla quale risultava l’azzeramento integrale del debito.
Art. 1, commi 222, 227 e 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
La disciplina ha esteso lo stralcio ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2015, distinguendo tra crediti statali e crediti degli altri enti, inclusi gli enti locali: per questi ultimi l’annullamento opera ordinariamente sugli accessori, mentre il capitale resta dovuto, salvo la disciplina applicabile e le eventuali determinazioni dell’ente. In questa controversia, nonostante tale limite per i crediti degli enti locali, l’attestazione prodotta dimostrava l’azzeramento integrale del debito, circostanza ritenuta sufficiente dalla Corte per dichiarare cessata la materia del contendere.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nei confronti del ricorrente non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ex art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Il contributo unificato aggiuntivo è dovuto soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Non si applica quando il giudizio termina con la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se un debito tributario oggetto di giudizio risulta annullato automaticamente per legge e i presupposti sono documentati, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare nel merito le contestazioni sulla cartella.
- L’annullamento automatico opera per legge: l’assenza di un successivo provvedimento formale di sgravio non impedisce la cessazione del giudizio, se l’annullamento è già intervenuto e risulta provato.
- Per stabilire se lo stralcio riguardi anche il capitale occorre verificare la natura del creditore, il periodo e l’importo del carico, la disciplina applicabile e le eventuali determinazioni dell’ente locale; non si deve presumere che ogni debito locale sia integralmente cancellato.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una decisione di merito favorevole sulle singole contestazioni della cartella: queste possono restare assorbite, mentre viene meno la controversia perché la pretesa è stata annullata.
- La cessazione della materia del contendere non integra, di per sé, rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e quindi non comporta il raddoppio del contributo unificato previsto per tali esiti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 nov 2025Sentenza del 06/11/2025 n. 29391 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 nov 2025Sentenza del 06/11/2025 n. 29392 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 nov 2025Sentenza del 06/11/2025 n. 29393 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 nov 2025Sentenza del 06/11/2025 n. 29396 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 nov 2025Sentenza del 05/11/2025 n. 29194 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 nov 2025Sentenza del 05/11/2025 n. 29196 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →