Sentenza del 06/11/2025 n. 29392 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento notificata il 7 dicembre 2016, con cui erano richiesti, a titolo di conguaglio dei contributi per utenza irrigua, importi relativi alle annualità 2006, 2007 e 2008. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano aveva respinto il ricorso del contribuente; in appello la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna aveva accolto parzialmente le sue censure, dichiarando prescritti i contributi 2006 e 2007 e confermando il credito per il 2008. Quest’ultima statuizione sull’annualità 2008 è passata in giudicato, non essendo stato proposto appello incidentale. Il Consorzio ha impugnato in Cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che si applicasse la prescrizione ordinaria decennale, anziché quella quinquennale; con il secondo ha dedotto che la sospensione regionale della riscossione fino al 31 dicembre 2011 impedisse il decorso della prescrizione fino al 1° gennaio 2012, così da rendere tempestiva la cartella per tutte le annualità.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e l’intero ricorso del Consorzio. Ha confermato che i contributi consortili irrigui sono tributi locali a prestazione periodica e che si applica la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., non quella decennale. Il termine decorre dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione del piano di riparto. Ha inoltre escluso che la sospensione regionale della riscossione sospendesse anche la prescrizione: la Regione non ha competenza a disciplinare la prescrizione, che può essere sospesa solo nei casi previsti dalla legge statale; la riscossione provvisoria in acconto era comunque possibile e non sussisteva un impedimento assoluto a interrompere la prescrizione. Resta quindi ferma la prescrizione dei crediti 2006 e 2007 e, per mancata impugnazione incidentale, la validità del credito 2008. Spese integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale; dichiarati i presupposti per il versamento, da parte del Consorzio, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Poiché i contributi consortili nascono con cadenza annuale, in relazione alle singole annualità di spesa individuate dal piano di riparto, essi rientrano pienamente in questa previsione.
La prescrizione quinquennale si applica ai contributi consortili perché ciascun contributo è autonomo e dovuto con periodicità annuale.
Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all' art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica.
Il termine ordinario decennale è escluso quando il credito è periodico e soggetto alla prescrizione più breve prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c.
Art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Questa disposizione attribuisce rilevanza dirimente al concetto di annualità contributiva, poiché fissa un termine ricorrente e autonomo per la maturazione dell'obbligazione.
Le annualità contributive decorrono dal 1° gennaio successivo al decreto di approvazione del piano di riparto; da tale momento decorre la prescrizione relativa ai contributi.
Art. 21, comma 2, del R.D. n. 215/1933
La disposizione è menzionata come argomento a sostegno della tesi del termine decennale, ma la Corte non la ritiene prevalente sulla natura periodica annuale dei contributi e sull’applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c.
Art. 44, commi 2, 3 e 4, della legge regionale Sardegna 23 maggio 2008, n. 6
La menzionata legge regione, nella parte in cui al suo art. 44, co. 2 (come modificato e integrato dell' art. 18 L.R. n. 12/2011) prevede che "La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'art. 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4" si riferisce alla sola sospensione della riscossione dei contributi e non alla (sospensione della) prescrizione del diritto al relativo pagamento, istituto sul quale, del resto, non vi è alcuna competenza legislativa della Regione.
La sospensione prevista riguarda la riscossione, non il decorso della prescrizione. I commi 3 e 4 consentono inoltre contributi in acconto e riconoscono effetti interruttivi agli atti di riscossione, sicché non vi era un impedimento assoluto a interrompere la prescrizione.
La soluzione, letta in questa prospettiva ermeneutica, è coerente sia con la lettera e la ratio dell' art. 15 del R.D. 215/1933 , sia con la disciplina successiva dell'art. 4, che con i principi generali dell' art. 2935 del codice civile, secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La prescrizione decorre quando il credito può essere fatto valere; nel caso deciso, il momento iniziale è individuato nel 1° gennaio successivo all’approvazione del piano di riparto.
Difatti, la prescrizione, a mente dell' artt. 2941 e 2942 c.c. può essere sospesa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui rientrano soltanto le ipotesi dei particolari rapporti tra le parti (art. 2941 c.p.c.) e della particolare condizione del titolare ( art. 2942 c.c.), certamente estranee alla fattispecie.
La sospensione della prescrizione è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla legge statale; la sospensione della riscossione disposta dalla legge regionale non costituisce una di tali ipotesi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente principale deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica o irrigui dovuti per annualità distinte sono obbligazioni periodiche: si applica in via generale la prescrizione quinquennale, non quella ordinaria decennale.
- Per i contributi regolati dal R.D. n. 215/1933, la prescrizione decorre dal 1° gennaio successivo al decreto di approvazione del piano di riparto, secondo la specifica regola sulle annualità.
- Una norma che sospende la riscossione di un credito non sospende automaticamente anche la prescrizione: occorre una previsione legislativa competente e rientrante nei casi tassativi di sospensione.
- La possibilità di richiedere contributi in acconto indica che il credito può essere azionato anche prima del conguaglio definitivo; gli atti di riscossione possono quindi interrompere la prescrizione.
- In impugnazione, una statuizione non contestata con appello incidentale passa in giudicato limitatamente a quel capo e non viene riesaminata nel successivo giudizio.
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