Sentenza del 06/11/2025 n. 29393 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, che aveva dichiarato prescritti i contributi irrigui relativi al 2006 e al 2007, mantenendo invece la pretesa per il 2008, annualità ormai passata in giudicato perché non oggetto di appello incidentale. Con il primo motivo il Consorzio ha sostenuto che i contributi irrigui fossero soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, anziché a quella quinquennale prevista per le obbligazioni periodiche, e ha contestato anche la decorrenza del termine. Con il secondo motivo ha dedotto che la sospensione regionale della riscossione fino al 31 dicembre 2011 impedisse la decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., così rendendo tempestiva la cartella notificata il 7 dicembre 2016 per tutte le annualità. Gli eredi hanno eccepito, tra l'altro, che la Regione non poteva disciplinare la sospensione della prescrizione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi e l'intero ricorso del Consorzio. Ha stabilito che i contributi consortili irrigui sono tributi locali con natura di prestazioni periodiche annuali e sono quindi soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.; il termine decorre dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di riparto. La sospensione regionale riguardava soltanto la riscossione, non la prescrizione: la Regione non aveva competenza a sospendere quest'ultima e, inoltre, la riscossione provvisoria consentita dalla disciplina regionale permetteva al Consorzio di compiere atti interruttivi. Resta ferma la prescrizione dei contributi 2006 e 2007 e, per il mancato appello incidentale, la statuizione ormai definitiva sul 2008. Spese di Cassazione integralmente compensate per il contrasto giurisprudenziale; il Consorzio deve versare, se dovuto, un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Poiché i contributi consortili nascono con cadenza annuale, in relazione alle singole annualità di spesa individuate dal piano di riparto, essi rientrano pienamente in questa previsione.
La prescrizione quinquennale si applica ai contributi consortili perché sono obbligazioni autonome, dovute per annualità, riconducibili ai pagamenti periodici annuali o più brevi.
Ne consegue che la prescrizione decennale di cui all' art. 2946 c.c. non è applicabile in simili fattispecie, poiché essa concerne i diritti non soggetti a termini più brevi e non aventi natura periodica.
La prescrizione ordinaria decennale è esclusa quando, come per i contributi consortili annuali, trova applicazione il termine breve specificamente previsto per le prestazioni periodiche.
Art. 15 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Sulla base normativa poc'anzi descritta, ritiene questa Corte che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell' art. 15 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 , "Le annualità decorrono dal 1 gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa".
Per ciascuna annualità contributiva, la prescrizione inizia il 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di riparto, e non dalla data stessa del decreto.
Art. 44, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6, come modificata dall'art. 18 della L.R. n. 12/2011
La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'art. 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4
La sospensione prevista dal comma 2 riguarda la riscossione dei contributi, non la prescrizione del diritto al pagamento. I commi 3 e 4 consentono inoltre contributi provvisori e riconoscono l'effetto interruttivo della prescrizione per i ruoli, perciò la sospensione della riscossione non costituisce un impedimento assoluto all'interruzione.
La soluzione, letta in questa prospettiva ermeneutica, è coerente sia con la lettera e la ratio dell' art. 15 del R.D. 215/1933 , sia con la disciplina successiva dell'art. 4, che con i principi generali dell' art. 2935 del codice civile, secondo il quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere. Nel caso deciso, la sospensione regionale della riscossione non ha impedito il decorso della prescrizione, poiché il Consorzio poteva procedere alla riscossione provvisoria e interromperla.
Difatti, la prescrizione, a mente dell' artt. 2941 e 2942 c.c. può essere sospesa soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui rientrano soltanto le ipotesi dei particolari rapporti tra le parti (art. 2941 c.p.c.) e della particolare condizione del titolare ( art. 2942 c.c.), certamente estranee alla fattispecie.
La sospensione della prescrizione opera soltanto nelle ipotesi tassative stabilite dalla legge. La sospensione regionale della riscossione non aggiunge una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Quando il ricorso per Cassazione è respinto, sussistendone i presupposti, il ricorrente principale è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica o irrigui dovuti per annualità distinte sono prestazioni periodiche: si applica in via generale la prescrizione quinquennale, non quella ordinaria decennale.
- Per determinare la decorrenza del termine, occorre considerare il 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di riparto, secondo la disciplina richiamata dalla sentenza.
- Una norma che sospende la riscossione non sospende automaticamente anche la prescrizione: la sospensione della prescrizione richiede un fondamento normativo applicabile e rientra nei casi tassativi previsti dalla legge.
- La possibilità di riscuotere contributi provvisori può consentire al creditore di attivarsi e di interrompere la prescrizione anche prima della definizione definitiva dei criteri o dei conguagli.
- In presenza di annualità diverse, la prescrizione va verificata separatamente per ciascun contributo; le statuizioni non impugnate con gli strumenti processuali previsti possono passare in giudicato.
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