Cassazione Penale, Sentenza n. 34369/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e contestando la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; in sede d'appello era stato soltanto chiesto, in termini generici, l'applicazione dell'art. 62 n. 4 perché "non appariva di per sé palese che il danno potesse arrecare un nocumento sensibile".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità: la Corte d'appello aveva correttamente fatto propria la motivazione del Tribunale, che aveva negato le attenuanti generiche in ragione della mancata ammissione dei fatti e della straordinaria ripetitività delle condotte, elemento sufficiente ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Il secondo motivo è stato ritenuto generico perché l'istanza per l'art. 62 n. 4 era formulata in modo generico in appello, sicché la Corte territoriale non era tenuta a motivare specificamente. Per l'inammissibilità del ricorso il dichiarante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione della circostanza attenuante, se formulata in termini generici e non specificata con fatti e prove, può risultare inammissibile e non obbligare la Corte a fornire motivazione specifica sul punto.
Per valutare l'ammissibilità delle attenuanti generiche il giudice può prendere in considerazione anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 (es. personalità del colpevole, entità del reato, modalità di esecuzione); in questo caso la straordinaria ripetitività delle condotte e la mancata ammissione dei fatti hanno giustificato il diniego.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, valutati profili di colpa nella proposizione del ricorso, all'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (nel caso, euro 3.000).
Massime di principio
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e ben motivate: motivi generici o vaghi sono inammissibili.
- Quando si invoca un'attenuante (es. art. 62 n. 4), occorre indicare fatti, elementi probatori e ragionamento giuridico che dimostrino la sussistenza della circostanza; una formulazione generica può essere ignorata dal giudice di merito e dalla Cassazione.
- Il giudice può basare la valutazione delle attenuanti generiche anche su un singolo elemento ritenuto determinante ai sensi dell'art. 133 cod. pen. (es. gravità e ripetitività delle condotte, personalità dell'autore, modalità di esecuzione).
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti: le doglianze su motivazione devono indicare dove la motivazione del giudice è carente o illogica.
- Proporre un ricorso debole o generico espone al rischio di inammissibilità, con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la pretestuosità o genericità delle doglianze prima di ricorrere.
- In appello conviene formulare con precisione le richieste (es. quale elemento dell'art. 133 si ritiene rilevante o quale prova dimostra la scarsa entità del danno per art. 62 n.4) per preservare la possibilità di svolgere la questione in Cassazione.
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