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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13858/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni di investimento in prodotti finanziari effettuate tramite un promotore finanziario della banca originaria, poi incorporata nella banca ricorrente. L'investitore aveva chiesto l'accertamento dell'invalidità degli acquisti per violazione degli obblighi informativi e per conflitto di interessi, oltre al risarcimento dei danni pari alle perdite subite. Il tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la corte d'appello aveva accolto solo parzialmente il gravame della banca, rilevando che una quota del rapporto di investimento era riferibile anche alla moglie dell'attore, e quindi riducendo la condanna restitutoria al 50%. La banca ricorre per cassazione deducendo un unico motivo: omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte riformata in appello. Gli eredi dell'investitore propongono ricorso incidentale con tre motivi: sostengono che la banca in appello avesse contestato solo la legittimazione ad agire e non la titolarità del diritto, quindi la corte avrebbe deciso ultra o extra petita; deducono violazione del contraddittorio per avere il giudice posto a base della decisione la questione della insussistenza della titolarità attiva senza previa interlocuzione; contestano infine la motivazione con cui la corte d'appello ha ritenuto che l'investimento fosse stato effettuato anche dalla moglie dell'investitore e non dal solo attore, ritenendo che la motivazione fosse apparente o comunque erronea in punto di interpretazione degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale della banca, ritenendo fondata la censura di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado nella parte riformata in appello, perché tale istanza non costituisce domanda nuova ma consegue alla riforma della decisione e può anche essere pronunciata d'ufficio. Rigetta invece il ricorso incidentale degli eredi, dichiarando inammissibili i primi due motivi perché la corte d'appello aveva correttamente interpretato l'atto di gravame della banca come contestazione della titolarità del diritto e non della mera legittimazione ad agire, e perché la questione non era stata rilevata d'ufficio ma era oggetto di appello; rigetta inoltre il terzo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non apparente nel ritenere che l'investimento fosse stato effettuato anche dalla moglie dell'investitore e che la prova dell'esclusiva riferibilità delle somme al solo attore non fosse stata fornita. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei vizi denunciati in cassazione per nullità della sentenza, in particolare omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345 c.p.c.

    L'istanza di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado non è stata considerata domanda nuova vietata in appello, perché conseguente alla richiesta di riforma della decisione impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, escludendo la sua violazione perché la questione della titolarità del diritto risultava effettivamente devoluta con l'appello.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Il contraddittorio non è stato ritenuto violato, poiché la questione della titolarità del diritto non è stata rilevata d'ufficio ma posta con il motivo di gravame.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo incidentale come parametro del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato nel motivo incidentale in relazione al contraddittorio e al giusto processo, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale, ma la Corte ha escluso che la decisione avesse violato il giudicato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale in tema di giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo incidentale, senza che la Corte ravvisasse una violazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Invocato contro la pretesa motivazione apparente; la Corte ha ritenuto invece sufficiente la motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza è stata ritenuta non apparente e quindi conforme al requisito di cui alla norma.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati in via subordinata per censurare l'interpretazione della documentazione contrattuale, ma la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • L'istanza di restituzione delle somme eseguite in forza di una sentenza di primo grado successivamente riformata non costituisce domanda nuova in appello, perché è effetto conseguenziale della richiesta di riforma della decisione e può essere anche disposta d'ufficio.
  • Se l'appellante contesta la parziale riferibilità del diritto azionato al soggetto attore, la censura attiene alla titolarità sostanziale del diritto e non alla mera legittimazione ad agire, con conseguente insussistenza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Non vi è violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. quando la questione decisa dal giudice di merito sia stata effettivamente dedotta con il motivo di appello e non sia stata introdotta d'ufficio.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; è invece sufficiente se espone, anche sinteticamente, le ragioni dell'attribuzione dell'operazione a più soggetti e della mancata prova dell'esclusiva titolarità in capo a uno solo.
  • In tema di investimento finanziario, chi allega di avere sostenuto integralmente l'onere economico dell'operazione deve fornire prova del fatto costitutivo della propria pretesa restitutoria; in mancanza, il giudice può limitare la condanna alla sola quota effettivamente riferibile al soggetto dimostrato titolare dell'investimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

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