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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28757/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla dedotta nullità per omessa notifica dell'ordinanza sulla trattazione in presenza. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002. Con un unico motivo ha dedotto l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando in particolare la violazione degli artt. 598-bis c.p.p. e 178, comma 1, lett. c), c.p.p. per omessa notifica al difensore dell'ordinanza con cui era stata disposta la trattazione dell'udienza del 31 ottobre 2024 in presenza. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha osservato che la questione era già stata esaminata e correttamente disattesa dai giudici di merito; che la difesa, nell'udienza del 16 maggio 2024, aveva solo eccepito la tardività delle notifiche riservandosi eventualmente di chiedere la trattazione in presenza; che, accolto quel rilievo, era stato disposto rinvio con rinnovazione delle notifiche, poi eseguite tempestivamente; che per l'udienza successiva la difesa si era limitata ad aderire all'astensione UCPI senza formalizzare alcuna richiesta di trattazione orale; e che pertanto la Corte d'appello aveva legittimamente deciso con trattazione scritta, utilizzando le conclusioni già depositate. Da ciò è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 115/2002

    È la base normativa della condanna già confermata nei gradi di merito; il provvedimento di legittimità non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a prenderne atto.

  • art. 598-bis c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma processuale asseritamente violata per l'omessa notifica dell'ordinanza sulla modalità di trattazione dell'appello.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Invocato quale norma che sanziona a pena di nullità la mancata partecipazione o assistenza difensiva conseguente alla dedotta omessa notifica.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La deduzione di una nullità processuale deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate e disattese, senza critica analisi delle ragioni del giudice di merito, rende il motivo manifestamente infondato.
  • Quando la difesa si limita a riservarsi eventuali istanze senza formalizzarle successivamente, non può poi dolersi validamente della celebrazione del giudizio secondo la modalità processuale conseguente alla mancata proposizione della richiesta.
  • Se le originarie notifiche risultano tempestive e la pretesa di trattazione orale è già preclusa al momento in cui viene formulata in modo meramente riservato, non sussiste la nullità dedotta per omessa comunicazione di un provvedimento sulla trattazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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