Sentenza del 15/03/2019 n. 1706 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tasse comunali - smaltimento rifiuti tramite consorzi abilitati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità della pretesa Tarsu relativamente ai rifiuti speciali smaltiti autonomamente tramite operatori autorizzati. La doglianza si fonda sul principio secondo cui non è dovuta la tassa per la gestione dei rifiuti quando il contribuente dimostri di aver provveduto direttamente allo smaltimento, sostenendone i relativi costi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa e dal regolamento comunale.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima con riferimento ai rifiuti speciali che il contribuente aveva autonomamente conferito a soggetti abilitati allo smaltimento. In presenza della prova dell'effettivo autosmaltimento e del rispetto delle disposizioni applicabili, il Comune non può richiedere la Tarsu per un servizio di gestione non fruito. L'esito è quindi favorevole al contribuente, almeno per la parte di rifiuti correttamente documentata e sottratta al servizio pubblico.
Norme richiamate
Disciplina il giudicato formale e individua il momento in cui una sentenza diviene non più impugnabile con i mezzi ordinari.
Attribuisce efficacia vincolante al giudicato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Art. 111 Cost.
Richiama i principi del giusto processo e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Art. 10 del Regolamento comunale n. 19/C del 17 maggio 2002
Rileva per la disciplina comunale delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti e per le eventuali condizioni richieste ai fini dell'esclusione o della riduzione della Tarsu.
Artt. 184, 188 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006
Definiscono, tra l'altro, la classificazione dei rifiuti, la responsabilità della loro gestione e il ruolo del Comune nella gestione dei rifiuti urbani, consentendo di distinguere i rifiuti speciali gestiti autonomamente da quelli affidati al servizio pubblico.
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
Collega l'applicazione della Tarsu alla detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti e consente di escludere o limitare il tributo quando, per caratteristiche e modalità di gestione, i rifiuti non sono conferiti al servizio pubblico nei casi previsti dalla legge.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 13916/2006
È richiamata quale precedente sul principio per cui la tassazione deve essere correlata al servizio pubblico effettivamente riferibile ai rifiuti e che lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali può impedire la debenza della Tarsu, purché adeguatamente provato e conforme alla disciplina applicabile.
Massime di principio
- La Tarsu non dovrebbe essere applicata sui rifiuti speciali che il contribuente dimostri di avere avviato autonomamente a smaltimento tramite soggetti autorizzati, perché tali rifiuti non usufruiscono del servizio pubblico comunale.
- La semplice dichiarazione di autosmaltimento non è normalmente sufficiente: occorre conservare contratti, formulari di identificazione dei rifiuti, fatture, registri, autorizzazioni degli operatori e ogni altra prova della quantità e della corretta destinazione dei rifiuti.
- L'esclusione dal tributo può riguardare soltanto i rifiuti effettivamente gestiti autonomamente e non necessariamente l'intera superficie o tutta la produzione di rifiuti dell'attività.
- È necessario verificare il regolamento comunale applicabile, poiché può prevedere termini, comunicazioni preventive, documentazione e modalità specifiche per ottenere l'esclusione o la riduzione.
- Il contribuente deve distinguere i rifiuti speciali da quelli urbani o assimilati: per questi ultimi la gestione autonoma non comporta automaticamente l'esclusione dalla tassa.
- In caso di contestazione, il punto centrale è dimostrare sia la natura dei rifiuti sia l'effettivo conferimento a operatori abilitati, sostenendo integralmente i costi dello smaltimento.
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