Cassazione Penale, Ordinanza n. 08414/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla condizione di procedibilità. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza della condizione di procedibilità del reato, sostenendo in sostanza che difettasse una valida denuncia/quereIa idonea a consentire l'azione penale. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché dagli atti risultava una denuncia orale presentata dalla persona offesa in data 13/10/2018, con espressa richiesta di punizione del responsabile.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma implicita richiamata dal capo di imputazione, in quanto il fatto è qualificato come furto aggravato.
art. 625 c.p.
Norma implicita richiamata dalla qualificazione del reato come furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che contesti la mancanza della condizione di procedibilità è manifestamente infondato quando dagli atti risulti una valida denuncia della persona offesa con richiesta di punizione dell'autore del reato.
- La denuncia orale della persona offesa può integrare la condizione di procedibilità quando sia espressamente riferita al fatto e contenga la chiara volontà punitiva.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la Corte ne dichiara l'inammissibilità e pone a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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