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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36738/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Torino, decidendo sull’appello del solo imputato, aveva dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato satellite indicato al capo 3, confermando tuttavia la pena già determinata in primo grado per i reati dei capi 1, 2, 3 e 4, unificati dalla continuazione. Il primo giudice aveva applicato un unico aumento di tre mesi per i reati satellite dei capi 2 e 3, in presenza di recidiva qualificata, senza rispettare il minimo legale previsto dall’art. 81, quarto comma, c.p. La Corte d’appello ha ritenuto che l’aumento complessivo per la continuazione, già pari a un terzo della pena base per il reato più grave, dovesse rimanere invariato anche dopo la dichiarazione di improcedibilità per uno dei reati satellite. L’imputato ha dedotto un unico motivo: violazione degli artt. 597, quarto comma, c.p.p. e 81, quarto comma, c.p., sostenendo che, essendo stato accolto il suo appello limitatamente a uno dei reati concorrenti, la pena complessiva avrebbe dovuto essere corrispondentemente diminuita e che la conferma della pena detentiva violasse il divieto di reformatio in peius.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. In caso di recidiva qualificata, l’aumento minimo di un terzo previsto dall’art. 81, quarto comma, c.p. riguarda l’aumento complessivo per la continuazione, non ciascun reato satellite né ciascun aumento successivo al primo. Poiché nel caso concreto l’aumento complessivo era già pari al minimo legale, la dichiarazione di improcedibilità per uno dei reati satellite non imponeva una riduzione della pena, e la sua conferma non violava il divieto di reformatio in peius. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    A norma dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., quando -come nel caso di specie- appellante è il solo imputato, «il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità»

    La norma vieta al giudice d’appello, quando l’unico appellante è l’imputato, di irrogare una pena più grave per specie o quantità; nel caso deciso, la conferma della pena non è stata ritenuta in contrasto con tale divieto.

  • art. 597, comma 4, c.p.p.

    secondo quanto stabilito dal successivo comma 4, in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a «reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».

    La diminuzione corrispondente all’accoglimento dell’appello su reati concorrenti va coordinata con la disciplina speciale dell’art. 81, quarto comma, c.p.; non è dovuta quando la pena complessiva per la continuazione è già fissata nel minimo legale previsto da quest’ultima disposizione.

  • art. 81, comma 4, c.p.

    Ritiene il Collegio che, la decisione sia corretta, avendo la Corte territoriale fatto buon governo degli insegnamenti della Corte di legittimità, che ha in proposito più volte chiarito che, ove sia riconosciuta ed applicata la recidiva qualificata di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen., in caso di assoluzione in appello per uno dei reati satellite, già posti in continuazione dal primo giudice, la mancata corrispondente diminuzione della pena inflitta in primo grado non comporta la violazione del divieto di "reformatio in peius", posto che la pena per i reati satellite (non necessariamente per ciascuno di essi, ma anche nel complesso considerata) non può comunque essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria

    In presenza di recidiva qualificata, il minimo di un terzo è riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla quota applicata a ciascun reato satellite. Se tale minimo è già stato raggiunto, l’eliminazione in appello di uno dei reati satellite non comporta necessariamente la diminuzione della pena complessiva né la violazione del divieto di reformatio in peius.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Ritiene il Collegio che, la decisione sia corretta, avendo la Corte territoriale fatto buon governo degli insegnamenti della Corte di legittimità, che ha in proposito più volte chiarito che, ove sia riconosciuta ed applicata la recidiva qualificata di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen., in caso di assoluzione in appello per uno dei reati satellite, già posti in continuazione dal primo giudice, la mancata corrispondente diminuzione della pena inflitta in primo grado non comporta la violazione del divieto di "reformatio in peius", posto che la pena per i reati satellite (non necessariamente per ciascuno di essi, ma anche nel complesso considerata) non può comunque essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave posto a base della piramide sanzionatoria

    La disposizione individua la recidiva qualificata che, nel coordinamento con l’art. 81, quarto comma, c.p., comporta il limite minimo di un terzo per l’aumento complessivo della continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso consegue ai sensi di quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta, per il ricorrente privato, la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Quando è riconosciuta la recidiva qualificata, il minimo di un terzo previsto dall’art. 81, quarto comma, c.p. si riferisce all’aumento complessivo per la continuazione, e non a ciascun reato satellite o a ciascun aumento successivo al primo.
  • Se l’aumento complessivo per i reati satellite è già pari al minimo legale di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, l’assoluzione o l’improcedibilità in appello per uno dei reati satellite non impone una diminuzione della pena complessiva; la sua conferma non viola, per ciò solo, il divieto di reformatio in peius.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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