Sentenza del 15/06/2016 n. 12321 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento e liquidazione ICI per l'anno 2001. La contribuente aveva versato l'imposta calcolandola su una rendita presunta, sostenendo di non conoscere la rendita catastale effettiva, comunicata dal Comune soltanto con l'avviso. Il Comune ha contestato la decisione della CTR, sostenendo che l'immobile era già censito e dotato di rendita catastale fin dall'istituzione dell'ICI e che la rendita era stata aggiornata dal 1° gennaio 1992 in conseguenza della revisione generale delle tariffe d'estimo. Pertanto, secondo il Comune, la contribuente avrebbe dovuto calcolare l'imposta sulla rendita catastale risultante dagli atti e doveva corrispondere anche sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, essendo l'immobile già iscritto in catasto con rendita anteriormente all'istituzione dell'ICI, la contribuente era tenuta a determinare correttamente l'imposta sulla base della rendita catastale, anche se questa non le era stata previamente notificata. Di conseguenza, oltre alla maggiore imposta dovuta, erano legittimamente richiesti sanzioni e interessi. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 700 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
esclude, in linea generale, sanzioni e interessi per gli atti attributivi o modificativi della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 e non ancora definitivi a tale data
La norma non si applica quando l'immobile era già censito e dotato di rendita prima dell'istituzione dell'ICI; essa riguarda principalmente gli atti attributivi o modificativi della rendita nei casi in cui la rendita non fosse già stabilmente utilizzabile per il calcolo dell'imposta.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 5 e 10
obbligo di dichiarare gli immobili e di pagare l'imposta calcolandone correttamente l'importo
Il contribuente deve verificare i presupposti dell'imposta, compresa l'iscrizione catastale e la relativa rendita, senza che tale obbligo dipenda da una preventiva comunicazione individuale del Comune.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 11, 14 e 15
Le disposizioni legittimano l'accertamento della maggiore imposta e l'applicazione di sanzioni e interessi quando il contribuente non versa correttamente l'ICI dovuta sulla base della rendita catastale già esistente.
Consente alla Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Decreto ministeriale 27 settembre 1991
La revisione generale delle tariffe d'estimo e il conseguente aggiornamento generalizzato delle rendite catastali non richiedono necessariamente una specifica notificazione individuale a ciascun contribuente.
Massime di principio
- Quando un immobile è già censito al catasto e dispone di una rendita catastale anteriormente all'istituzione del tributo, il contribuente deve utilizzare tale rendita per calcolare l'imposta, anche se non ha ricevuto una comunicazione individuale dal Comune.
- La mancata notifica della rendita non esclude automaticamente sanzioni e interessi se la rendita era già presente negli archivi catastali e non derivava da una nuova attribuzione o da una variazione specifica dell'immobile.
- Le norme che escludono sanzioni e interessi per rendite non notificate si applicano soprattutto agli immobili non censiti, alle attribuzioni di rendita nuove o alle variazioni specifiche non ancora conoscibili, non alle revisioni catastali generali già operative.
- In caso di accertamento, è importante distinguere tra rendita presunta legittimamente utilizzata per un immobile non ancora censito e rendita catastale effettiva già esistente: solo nel primo caso può trovare applicazione una disciplina più favorevole al contribuente.
- Il contribuente è tenuto a verificare i dati catastali rilevanti per il calcolo dell'imposta; l'assenza di una preventiva comunicazione comunale, da sola, non trasferisce tale obbligo sull'ente impositore.
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