Sentenza del 15/06/2016 n. 1582 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Parti - Società cessata - Notifica dell'appello - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi non dichiarati per 153.000 euro, ritenendo che i finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci fossero ricavi occultati e non effettivi apporti finanziari. L'appellata ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese e quindi estinta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La società risultava cancellata dal Registro delle imprese il 28 maggio 2014, prima della notifica dell'appello, e quindi non era più un soggetto giuridico nei cui confronti il processo potesse proseguire. La cancellazione produce l'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495 c.c. e l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, che prevede una proroga quinquennale ai soli fini fiscali, non era applicabile perché la cancellazione era anteriore al 13 dicembre 2014. La Commissione ha inoltre escluso che l'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 consentisse la prosecuzione del processo nei confronti degli ex soci o del liquidatore, trattandosi di una norma sostanziale sulla responsabilità e non di una regola processuale. La sentenza di primo grado, favorevole alla società, è pertanto rimasta ferma. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l'estinzione della persona giuridica.
Per le società cancellate dopo l'entrata in vigore della riforma societaria del 2003, la cancellazione produce l'estinzione del soggetto giuridico. Gli atti processuali successivi devono quindi essere rivolti a soggetti legittimati e non alla società estinta.
Art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.
La proroga quinquennale opera esclusivamente per le società la cui richiesta di cancellazione è stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi. La norma ha natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente alle cancellazioni anteriori.
Art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Il principio di irretroattività impedisce di applicare il differimento quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 175/2014 a società cancellate prima dell'entrata in vigore della disciplina.
Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973
Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.
La norma disciplina la responsabilità sostanziale di amministratori, liquidatori e soci per determinati debiti tributari, ma non costituisce una norma processuale che consenta di sostituire automaticamente la società estinta nel giudizio o di proseguirlo nei confronti degli ex soci.
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Era stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la correttezza della ricostruzione dei maggiori ricavi e l'onere probatorio della contribuente, ma la Commissione non ha esaminato il merito dell'accertamento perché l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento induttivo dei redditi.
L'Ufficio lo aveva utilizzato per determinare induttivamente maggiori ricavi, ma la validità sostanziale dell'accertamento non è stata esaminata in appello per la preliminare inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 85 del D.P.R. n. 917/1986 - TUIR
Disciplina i ricavi d'impresa.
L'Agenzia aveva qualificato i finanziamenti dei soci come ricavi non contabilizzati; anche tale questione di merito è rimasta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina la rettifica delle dichiarazioni IVA.
La norma era stata richiamata nell'accertamento e nelle difese della società, ma non è stata esaminata dalla Commissione, che ha deciso esclusivamente sulla legittimazione processuale.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese determina, in via generale, la sua estinzione; gli atti processuali notificati successivamente alla società estinta possono essere dichiarati inammissibili o privi di effetti.
- Prima di notificare un ricorso o un appello occorre verificare la situazione della società nel Registro delle imprese e individuare correttamente il soggetto legittimato a partecipare al processo.
- La proroga quinquennale degli effetti dell'estinzione prevista dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 non si applica automaticamente alle cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014, poiché la disposizione non ha natura retroattiva.
- Le norme che prevedono la responsabilità personale di soci, amministratori o liquidatori per debiti fiscali non consentono, da sole, di proseguire un processo originariamente instaurato contro una società ormai estinta; occorre un autonomo e corretto fondamento processuale e sostanziale.
- Quando l'impugnazione è inammissibile per un vizio preliminare relativo alla soggettività o alla legittimazione processuale, il giudice non esamina normalmente le contestazioni di merito sull'accertamento tributario.
- La pubblicità legale della cancellazione rende l'estinzione opponibile ai terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria, soprattutto quando l'Ufficio ne abbia avuto concreta conoscenza.
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