Sentenza del 15/06/2016 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Dazi doganali su tabacco importato - Classificazione inesatta - Corretta rideterminazione - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la rideterminazione dei dazi doganali conseguente alla diversa classificazione del tabacco importato. Sosteneva inoltre l'incompetenza territoriale dell'Ufficio delle Dogane di Perugia, poiché le importazioni erano state svincolate presso la Dogana di Napoli, e deduceva l'erroneità della riclassificazione, affermando che l'indicazione originaria fosse dovuta a un errore materiale. A sostegno produceva una perizia di parte e dichiarazioni delle società esportatrici.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la legittimità della rideterminazione dei dazi. Ha ritenuto competente l'Ufficio doganale che aveva eseguito la verifica presso l'operatore, anche se le dichiarazioni erano state accettate da altro ufficio e anche per importazioni anteriori alla modifica normativa. Nel merito, la società non ha dimostrato l'esistenza di errori materiali nelle bollette e nelle fatture: l'indicazione ripetuta della classificazione "light air cured" è stata ritenuta poco credibile come errore, mentre documenti di trasporto, contratti, dichiarazioni rese nell'ambito di indagini penali e altri elementi confermavano la classificazione accertata dall'Ufficio come tabacco "flue cured" di qualità Virginia. La perizia di parte è stata giudicata equivoca e non risolutiva, mentre le dichiarazioni degli esportatori sono state ritenute generiche e di incerta provenienza. La società è stata condannata anche al pagamento di 5.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
È competente alla revisione delle dichiarazioni doganali l'Ufficio che effettua la verifica presso l'operatore, anche quando le dichiarazioni siano state accertate o le merci svincolate presso un diverso ufficio doganale. La disposizione, avente natura procedimentale, è stata applicata anche a dichiarazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La relativa censura, riproposta in primo grado, non è stata coltivata in appello ed è stata quindi considerata superata.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 20943/2013
È richiamata a sostegno del principio secondo cui la competenza può spettare all'Ufficio doganale che ha svolto la verifica, anziché a quello presso cui si sono svolte le operazioni originarie di importazione.
Massime di principio
- In materia doganale, l'Ufficio che svolge una verifica presso l'operatore può essere competente a riesaminare le dichiarazioni anche se le importazioni sono state formalmente gestite da un'altra Dogana.
- Chi contesta una riclassificazione doganale deve fornire prove concrete, coerenti e specifiche dell'errore materiale contenuto nelle bollette o nelle fatture; la mera allegazione dell'errore non è sufficiente.
- La classificazione doganale può essere verificata sulla base dell'insieme degli elementi documentali disponibili, inclusi documenti di trasporto, contratti, dichiarazioni rese in altri procedimenti e informazioni acquisite dall'Amministrazione.
- Una perizia di parte con conclusioni generiche, equivoche o compatibili anche con la classificazione dell'Ufficio difficilmente è sufficiente a superare gli accertamenti doganali.
- Le dichiarazioni dei fornitori o esportatori hanno un valore probatorio limitato se generiche, non adeguatamente documentate o di provenienza incerta.
- La ripetizione della stessa classificazione errata in numerose bollette e fatture può rendere poco credibile la tesi dell'errore materiale occasionale e rafforzare la posizione dell'Amministrazione.
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