Sentenza del 15/06/2016 n. 277 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica, deducendo la prescrizione del credito, l'illegittimità e la nullità della notifica per l'illeggibilità della relata e per violazione dell'art. 3 della legge n. 890/1982. La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché riferito, secondo l'indicazione contenuta nell'atto, a una diversa cartella e perché tardivo. In appello il contribuente ha sostenuto che l'indicazione errata della data di notifica e del soggetto ricevente costituiva un semplice refuso, mentre il numero della cartella individuava chiaramente l'atto impugnato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che l'errore sulla data di notifica fosse un mero errore materiale, non idoneo a rendere nullo il ricorso, poiché la cartella era identificata dal relativo numero. Ha quindi verificato la tempestività sulla base della data reale di notifica, avvenuta il 16 ottobre 2014. Il ricorso era stato spedito alle controparti il 10 dicembre 2014 e ricevuto il 15 dicembre 2014, ultimo giorno utile, pur essendo stato depositato presso la segreteria il 16 dicembre. La decisione di primo grado è stata dunque annullata quanto alla declaratoria di inammissibilità. Esaminando il merito, tuttavia, il giudice ha ritenuto valida la notifica della cartella effettuata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento e ha respinto l'eccezione di prescrizione perché generica e non riferibile a un vizio proprio della cartella. L'appello è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato al pagamento di 450 euro di spese processuali, oltre spese generali e accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 21, D.Lgs. n. 546/1992
La tempestività del ricorso è stata valutata considerando la data effettiva di notifica dell'atto e il termine per la proposizione dell'impugnazione. L'errore materiale nell'indicazione della data non ha comportato l'inammissibilità quando l'atto impugnato era comunque identificabile.
Legge n. 890/1982, art. 3
Il contribuente aveva invocato la norma per contestare la validità della notifica postale; la contestazione è stata però ritenuta infondata alla luce dell'avviso di ricevimento, che conteneva gli elementi necessari a documentare la consegna.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
La notifica della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come modalità alternativa alla notifica tramite gli altri soggetti abilitati. In tale ipotesi non è necessaria una separata relata di notifica, poiché la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento perfeziona la notificazione.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 21558/2015
La notifica della cartella può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La pronuncia è stata richiamata per confermare la validità della notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata autonoma.
D.M. n. 55/2014
È stato applicato per liquidare le spese del giudizio d'appello, quantificate in 450 euro oltre spese generali e accessori eventualmente dovuti.
Massime di principio
- Un errore materiale nel ricorso, come una data di notifica errata, non determina automaticamente la nullità o l'inammissibilità se l'atto impugnato è chiaramente individuabile attraverso altri elementi, ad esempio il numero della cartella.
- Per verificare la tempestività del ricorso occorre fare riferimento alla data effettiva di notifica dell'atto e alla data di spedizione o consegna del ricorso alle controparti entro il termine previsto; il successivo deposito presso la Commissione non rende tardivo un ricorso già tempestivamente notificato.
- La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a provare il perfezionamento della notifica senza una relata separata.
- Le contestazioni della cartella devono riguardare vizi propri dell'atto o della sua notificazione. Eccezioni generiche, come una prescrizione non adeguatamente motivata e documentata, possono essere respinte.
- La corretta individuazione della cartella non è sufficiente a ottenere l'annullamento: superata un'eventuale questione processuale, il contribuente deve dimostrare concretamente un vizio sostanziale o notificatorio della cartella.
- La parte soccombente è normalmente condannata alla rifusione delle spese del grado di giudizio, salvo specifiche ragioni per compensarle.
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