Sentenza del 15/06/2016 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Inefficace l'istanza di condono liti pendenti ex legge n. 289/2002, con pagamento tardivo seconda rata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002, presentando la dichiarazione e pagando tempestivamente la prima rata, pari all'80% dell'importo dovuto. Non aveva però versato, entro il termine previsto, la seconda e ultima rata, pari al restante 20%. Contestava quindi il diniego della sanatoria e la ripresa a riscossione dell'intero debito, sostenendo che il mancato o tardivo pagamento della rata successiva alla prima avrebbe dovuto comportare soltanto il recupero della somma residua, con sanzioni e interessi, e non la perdita del beneficio. Invocava inoltre l'analogia con altre forme di condono disciplinate dalla medesima legge e l'errore scusabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la sanatoria prevista dall'art. 12 della legge n. 289/2002 si perfeziona esclusivamente con l'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto. Anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate successive alla prima determina l'inefficacia definitiva del condono, con conseguente ripresa a riscossione dell'importo originariamente iscritto a ruolo; le somme già versate restano imputabili come acconto. Non è stato riconosciuto l'errore scusabile, poiché importi e scadenze erano determinati e conoscibili dal contribuente. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.200, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
L'efficacia della sanatoria ex art. 12 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima, benché regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.
La disposizione disciplina una forma di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo mediante il pagamento di una percentuale predeterminata del debito. Secondo la giurisprudenza richiamata, il beneficio è subordinato al pagamento integrale e tempestivo dell'importo agevolato; il pagamento della prima rata non perfeziona autonomamente la sanatoria.
Artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Le diverse forme di condono previste da tali disposizioni possono prevedere espressamente conseguenze meno radicali per il mancato pagamento delle rate successive alla prima, come il recupero delle somme residue con sanzioni e interessi. Tali regole non sono applicabili analogicamente alla definizione ex art. 12, che ha struttura e funzione differenti.
Art. 14 del D.P.R. n. 602/1973
La disciplina del recupero delle rate successive non versate, con iscrizione a ruolo e applicazione di sanzioni e interessi, richiamata per altre forme di condono, non opera nel caso dell'art. 12 quando il mancato pagamento impedisce il perfezionamento della sanatoria.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato per distinguere il condono ex art. 12 dalle sanatorie che richiedono un'attività di liquidazione o un accertamento straordinario da parte dell'amministrazione. Nell'art. 12 l'importo da pagare è predeterminato, sicché non sussiste la medesima esigenza di tutela propria delle altre procedure.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata prevede un importo complessivo predeterminato e subordina il beneficio al pagamento integrale, il versamento della prima rata non è sufficiente a perfezionare la sanatoria.
- Il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima comporta la perdita del beneficio se la normativa applicabile non prevede espressamente che la sanatoria resti efficace con il solo recupero della rata insoluta.
- Non è possibile estendere automaticamente a una specifica forma di condono le conseguenze previste per altre definizioni agevolate disciplinate dalla stessa legge: occorre verificare la struttura e la disciplina propria della singola norma.
- L'errore scusabile può rilevare solo in presenza di oggettiva incertezza o particolare difficoltà nel calcolo dell'importo o nell'individuazione delle scadenze; normalmente non è invocabile quando importi e termini sono chiari e conoscibili.
- In caso di mancato perfezionamento della sanatoria, le somme già versate possono essere considerate acconti sul debito originario, senza impedire all'amministrazione di richiedere il residuo importo iscritto a ruolo.
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