Sentenza del 15/06/2016 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Non Disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per l'anno 2008, la natura dilettantistica dell'associazione, ritenendola un'impresa commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., con conseguente disconoscimento delle agevolazioni fiscali, irregolare tenuta delle scritture contabili e rideterminazione del reddito, dell'IVA e delle sanzioni. L'associazione sosteneva invece l'effettività della propria natura dilettantistica e contestava la motivazione degli avvisi, ritenuti fondati sul PVC in modo acritico. In appello, l'Ufficio ha inoltre evidenziato il superamento del limite reddituale di 250.000 euro previsto per il regime agevolativo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato che l'associazione aveva natura dilettantistica, rilevando che tale natura deve essere valutata sulla base dell'attività concretamente svolta e dell'effettività del rapporto associativo, non della sola denominazione o di irregolarità formali come l'assenza del libro soci, la numerazione dei verbali o la partecipazione non totalitaria alle assemblee. Ha tuttavia accolto l'appello dell'Agenzia nella parte relativa alla decadenza dal regime fiscale agevolato, poiché nel 2008 l'associazione aveva emesso fatture per 337.082 euro, oltre il limite di 250.000 euro. La diversa somma di 245.642,20 euro indicata dall'associazione come importo effettivamente percepito non è stata adeguatamente documentata. L'appello è stato quindi accolto e le spese del grado sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 2195 del codice civile
La qualificazione come attività commerciale non dipende dalla forma o dalla denominazione dell'ente, ma dalla verifica concreta dell'attività effettivamente esercitata.
Decreto ministeriale 18 maggio 1995
Ai fini della verifica del limite reddituale per il regime agevolativo, rilevano i proventi fatturati anche se non ancora incassati.
Circolare n. 1 del 1992
Il principio di cassa non prevale, nel caso esaminato, sulla specifica regola secondo cui devono essere considerati i proventi fatturati ai fini del superamento della soglia.
Massime di principio
- Per stabilire se un'associazione sportiva dilettantistica sia realmente tale, occorre esaminare l'attività concreta e l'effettività del rapporto associativo, non soltanto lo statuto, la denominazione o il possesso formale di determinati documenti.
- Irregolarità formali nella gestione associativa, come l'assenza del libro soci, la redazione dei verbali su fogli mobili o la partecipazione limitata alle assemblee, non dimostrano da sole la natura commerciale dell'ente.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti e specifici per dimostrare che l'attività associativa è in realtà un'attività commerciale rivolta a clienti e svolta a fini lucrativi; mere presunzioni o carenze formali possono non essere sufficienti.
- Il superamento della soglia prevista per un regime fiscale agevolato può determinare la decadenza dal beneficio anche quando sia stata riconosciuta la natura dilettantistica dell'associazione.
- Quando la normativa considera i ricavi fatturati, il superamento della soglia si verifica sulla base degli importi fatturati, anche se non ancora incassati; una diversa quantificazione fondata sui soli incassi deve essere adeguatamente documentata.
- Una decisione può riconoscere le ragioni del contribuente sulla natura dell'ente e, contemporaneamente, accogliere la pretesa fiscale per un diverso e autonomo motivo, come il superamento del limite reddituale.
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