Sentenza del 15/06/2016 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
REGISTRO - Motivazione dell'atto - Avviso di liquidazione - Esplicazione motivazioni in fatto, presupposti di diritto, modalità determinazione e liquidazione imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la motivazione dell'avviso di liquidazione e la corretta qualificazione fiscale di una sequenza di atti composta dalla costituzione di una società a responsabilità limitata, dal conferimento in essa di un ramo d'azienda e dalla successiva cessione delle quote, realizzati in meno di sei mesi. Il ricorrente contestava la riqualificazione dell'operazione come cessione di ramo d'azienda e, verosimilmente, la sufficienza della motivazione dell'avviso quanto ai presupposti di fatto e di diritto, alle modalità di determinazione e alla liquidazione dell'imposta.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta secondo l'intrinseca natura economica e giuridica dell'operazione complessiva, ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986. La costituzione della società, il conferimento del ramo d'azienda e la ravvicinata cessione delle quote sono stati considerati elementi idonei a dimostrare che l'obiettivo sostanziale era la cessione del ramo d'azienda a terzi. Non era necessario verificare anche la sussistenza dell'abuso del diritto, dell'intento elusivo, del vantaggio fiscale o di ragioni economiche extrafiscali. Il ricorso è stato pertanto respinto e l'Amministrazione finanziaria è risultata vittoriosa.
Norme richiamate
Articolo 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma consente di considerare il collegamento funzionale tra più atti e di qualificare l'operazione secondo la sua sostanza, anziché in base alla forma isolata dei singoli negozi. La sequenza costituzione-conferimento-cessione delle quote può quindi essere trattata fiscalmente come una cessione di ramo d'azienda quando gli atti, considerati unitariamente, perseguono tale risultato.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una serie di atti formalmente distinti può essere valutata unitariamente quando è ravvicinata nel tempo, coordinata e diretta a realizzare un unico risultato economico.
- La costituzione di una società, il conferimento di un ramo d'azienda e la successiva cessione delle quote possono essere riqualificati come cessione indiretta del ramo d'azienda se la sequenza dimostra che questo era l'obiettivo sostanziale dell'operazione.
- L'applicazione dell'articolo 20 del d.P.R. 131/1986 non richiede necessariamente la prova dell'abuso del diritto o dell'intento elusivo: è sufficiente la corretta qualificazione dell'operazione secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici.
- La motivazione dell'avviso di liquidazione deve comunque consentire al contribuente di comprendere gli atti considerati, la qualificazione fiscale adottata, la norma applicata e i criteri utilizzati per determinare l'imposta.
- La valutazione concreta dipende dalla sequenza temporale, dai rapporti tra le parti, dall'identità dell'oggetto economico trasferito e dall'assenza o presenza di una reale autonomia funzionale dei singoli atti; la mera esistenza di più negozi non comporta automaticamente la riqualificazione.
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