Sentenza del 30/03/2021 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Novara
Omesso invio dichiarazione d'intento - Applicazione del favore rei - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha applicato il principio del favor rei e ha ritenuto applicabile l'art. 15, comma 1, lettera g), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che ha rideterminato l'entità della sanzione per questa ipotesi, fissandola nella fascia da 250,00 a 2.000,00 euro. Pertanto la sanzione a carico del cedente/prestatore è stata calcolata/annullata o ridotta in conformità a tale misura favorevole al ricorrente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omesso invio/omesso riscontro telematico della dichiarazione d'intento da parte del cessionario/committente: il cedente/prestatore ha effettuato un'operazione in regime di non imponibilità prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e prima di averne verificato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia; l'Amministrazione aveva irrogato una sanzione per tale omissione.
Norme richiamate
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
art. 15, comma 1, lettera g)
Ha modificato l'entità della sanzione per il caso in cui il cedente/prestatore effettui l'operazione in regime di non imponibilità prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e di averne riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione, fissando la sanzione nella misura da 250 a 2.000 euro; applicabile in senso favorevole (favor rei).
d.lgs. n. 175 del 2014
Individua la conformazione dell'obbligo relativo alla dichiarazione d'intento e alle condizioni per l'operatività del regime di non imponibilità; la normativa successiva (d.lgs. n.158/2015) interviene principalmente sulla disciplina sanzionatoria.
legge 11 marzo 2014, n. 23
Atto normativo di riferimento per la revisione del sistema sanzionatorio; citato come principio ispiratore dell'intervento contenuto nel d.lgs. n.158/2015.
Massime di principio
- Il principio del favor rei comporta che, se una norma successiva riduce la sanzione prevista per un fatto, la nuova disciplina sanzionatoria più favorevole si applica anche ai procedimenti in corso o ai fatti anteriori (effetto favorevole retroattivo).
- Per le operazioni in regime di non imponibilità basate su dichiarazioni d'intento, il cedente/prestatore è tenuto non solo a ricevere la dichiarazione dal cessionario/committente, ma anche a verificarne telematicamente l'avvenuta presentazione; il mancato riscontro espone a sanzioni amministrative, seppure nella misura ridotta prevista dal d.lgs. n.158/2015.
- In caso di contestazione di una sanzione più gravosa irrogata prima della modifica normativa, è opportuno invocare il favor rei per ottenere la rideterminazione della sanzione secondo la nuova fascia più favorevole.
- Per ridurre il rischio di sanzioni, il cedente/prestatore dovrebbe conservare la prova dell'avvenuto controllo telematico (stampa/estratto) e richiedere tempestivamente la dichiarazione d'intento; la regolarità formale della documentazione e la tempestività del controllo informatico sono elementi chiave in sede di verifica.
- La riduzione della sanzione non esime dall'obbligo sostanziale: l'operatore deve comunque rispettare le condizioni previste per l'applicazione del regime di non imponibilità, pena l'applicazione di sanzioni amministrative nella misura aggiornata.
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