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Sentenza

Sentenza del 30/03/2021 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi fondiari - Fabbricato concesso in locazione - Deduzione forfettaria - Presentazione della dichiarazione - Necessità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per redditi fondiari e tassazione di prelievi da soci imputati come utili non dichiarati per gli anni 2010 e 2011; il contribuente deduceva doppia imposizione rispetto a quanto già tassato nel 2009, qualificava alcuni prelievi come crediti verso soci compensati in seguito e chiedeva l'applicazione della deduzione forfettaria del 15% sul canone di locazione non dichiarato.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello: ha ritenuto provato che parte degli importi contestati erano già stati tassati nel 2009 e quindi non potevano essere nuovamente tassati nel 2010; ha rilevato che altri prelievi risultavano in contabilità come 'crediti verso soci' e successivamente compensati, non configurando occulto utile tassabile; ha inoltre disposto che la deduzione forfettaria del 15% prevista per i canoni di locazione è una deduzione dall'imponibile (e non una detrazione) e pertanto è applicabile anche in assenza di presentazione della dichiarazione. Di conseguenza gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati illegittimi e l'Agenzia condannata a rimborsare le spese di giudizio (€3.000 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 37

    La deduzione forfettaria del 15% relativa ai redditi fondiari si configura come deduzione dall'imponibile ('abbattimento') e non come detrazione; perciò può essere riconosciuta anche se il reddito non è stato dichiarato.

Massime di principio

  • La deduzione forfettaria prevista per i redditi fondiari (15% per i canoni di locazione) è una deduzione dall'imponibile e può essere riconosciuta anche se il reddito non è stato dichiarato, perché non si tratta di una detrazione che richiede la dichiarazione.
  • Se il contribuente dimostra con documentazione che una somma è già stata assoggettata a tassazione in un precedente esercizio, l'ufficio non può legittimamente assoggettare la stessa somma a nuova tassazione (divieto di doppia imposizione).
  • I prelievi dai conti societari possono essere qualificati come anticipi, crediti o compensazioni se risultano chiaramente dalla contabilità societaria; in presenza di registrazioni contabili coerenti (es. 'credito verso soci') e di documentazione che dimostri la compensazione, non possono essere automaticamente riqualificati come utili distribuiti senza prove gravi, precise e concordanti dell'Ufficio.
  • L'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria quando si pretende di ricostruire utili occultati: deve fornire elementi seri, precisi e concordanti per la rettifica.
  • In caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria, le spese di giudizio sono a carico dell'ufficio e possono essere liquidate in favore del contribuente.

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