Sentenza del 30/03/2021 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi fondiari - Fabbricato concesso in locazione - Deduzione forfettaria - Presentazione della dichiarazione - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento per redditi fondiari e tassazione di prelievi da soci imputati come utili non dichiarati per gli anni 2010 e 2011; il contribuente deduceva doppia imposizione rispetto a quanto già tassato nel 2009, qualificava alcuni prelievi come crediti verso soci compensati in seguito e chiedeva l'applicazione della deduzione forfettaria del 15% sul canone di locazione non dichiarato.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello: ha ritenuto provato che parte degli importi contestati erano già stati tassati nel 2009 e quindi non potevano essere nuovamente tassati nel 2010; ha rilevato che altri prelievi risultavano in contabilità come 'crediti verso soci' e successivamente compensati, non configurando occulto utile tassabile; ha inoltre disposto che la deduzione forfettaria del 15% prevista per i canoni di locazione è una deduzione dall'imponibile (e non una detrazione) e pertanto è applicabile anche in assenza di presentazione della dichiarazione. Di conseguenza gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati illegittimi e l'Agenzia condannata a rimborsare le spese di giudizio (€3.000 oltre accessori).
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 37
La deduzione forfettaria del 15% relativa ai redditi fondiari si configura come deduzione dall'imponibile ('abbattimento') e non come detrazione; perciò può essere riconosciuta anche se il reddito non è stato dichiarato.
Massime di principio
- La deduzione forfettaria prevista per i redditi fondiari (15% per i canoni di locazione) è una deduzione dall'imponibile e può essere riconosciuta anche se il reddito non è stato dichiarato, perché non si tratta di una detrazione che richiede la dichiarazione.
- Se il contribuente dimostra con documentazione che una somma è già stata assoggettata a tassazione in un precedente esercizio, l'ufficio non può legittimamente assoggettare la stessa somma a nuova tassazione (divieto di doppia imposizione).
- I prelievi dai conti societari possono essere qualificati come anticipi, crediti o compensazioni se risultano chiaramente dalla contabilità societaria; in presenza di registrazioni contabili coerenti (es. 'credito verso soci') e di documentazione che dimostri la compensazione, non possono essere automaticamente riqualificati come utili distribuiti senza prove gravi, precise e concordanti dell'Ufficio.
- L'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria quando si pretende di ricostruire utili occultati: deve fornire elementi seri, precisi e concordanti per la rettifica.
- In caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria, le spese di giudizio sono a carico dell'ufficio e possono essere liquidate in favore del contribuente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 31 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 32 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 33 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 72 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 mar 2021Sentenza del 30/03/2021 n. 348 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →