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Sentenza

Sentenza del 30/03/2021 n. 348 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Cartella di pagamento non impugnata - Termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 10X2016XX/000 per crediti tributari (IRPEF, IVA, addizionali, ritenute) già notificata dall'Agente della Riscossione. Questione sulla prescrizione del credito: se la mancata impugnazione della cartella e la decadenza dall'opposizione (ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999) determinino la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che gli atti di riscossione coattiva relativi a crediti tributari od obbligazioni periodiche e ripetitive si prescrivono in 5 anni; la scadenza del termine per proporre opposizione rende il credito irriducibile ma non trasforma la cartella amministrativa in titolo giudiziale. Pertanto non opera la conversione in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. e i crediti risultano prescritti. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 5

    Stabilisce il termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento; l'inerzia del destinatario determina la decadenza dall'impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non conferisce all'atto amministrativo efficacia di titolo giudiziale.

  • codice civile, art. 2953

    Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione e la sua operatività con riferimento a titoli giudiziali divenuti definitivi; la Corte ha interpretato che tale norma si applica solo quando esista un titolo giudiziale passato in cosa giudicata e non si estende alle cartelle di pagamento che rimangono atti amministrativi.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento è un atto amministrativo: la sua mancata impugnazione entro il termine per proporre opposizione rende il credito irretrattabile ma non la trasforma in titolo giudiziale.
  • L'art. 2953 c.c. (prescrizione decennale) opera quando esiste un titolo giudiziale definitivo; non può essere invocato per convertire la prescrizione degli atti amministrativi di riscossione.
  • Gli atti di riscossione coattiva relativi a crediti periodici o ripetitivi (tributi erariali, tributi locali, violazioni al codice della strada) si prescrivono in 5 anni, salvo interruzioni efficaci compiute dall'ente creditore o dall'agente della riscossione.
  • Per l'amministrazione creditrice: per ottenere la tutela del termine decennale occorre trasformare l'atto in titolo giudiziale definitivo (es. ottenere sentenza esecutiva), diversamente è necessario porre in essere atti idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale.
  • Per il contribuente: verificare sempre la decorrenza del termine quinquennale e l'eventuale mancata interruzione da parte dell'agente della riscossione; l'opposizione tempestiva è la via per ottenere pronuncia giudiziale sul merito, ma anche in mancanza la prescrizione quinquennale può essere una valida linea di difesa.

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