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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01125/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato, con sentenza di appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., per rapina impropria aggravata e lesioni personali pluriaggravate, unificate dal vincolo della continuazione. La Corte d'appello di Roma aveva ridotto la pena a tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa, confermando nel resto la condanna. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) erronea qualificazione giuridica del fatto sub capo A, sostenendo che dalle immagini di videosorveglianza non risultava quanto riferito dalla persona offesa e che tra l'impossessamento della merce e la successiva violenza/minaccia vi sarebbe stato un intervallo temporale tale da escludere la contestualità richiesta per la rapina impropria, con conseguente necessità di riqualificare il fatto in due distinte condotte criminose; ha inoltre contestato la legittimazione dell'addetto alla sicurezza a trattenere l'imputato; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità, invocata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, deducendo il modesto valore della merce sottratta, l'uso di uno strumento non assimilabile a un vero coltello, l'esiguità delle lesioni (prognosi di otto giorni) e la disponibilità a risarcire il danno, elementi che avrebbero imposto un adeguamento della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero estranei ai limiti del sindacato di legittimità avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato in appello: il primo perché censurava la qualificazione giuridica del fatto, tema sul quale le parti avevano concordato con rinuncia ai motivi; il secondo perché riguardava la mancata concessione dell'attenuante della lieve entità e, quindi, una questione rinunciata, senza che fosse dedotta l'illegalità della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello delimita l'oggetto del successivo ricorso per cassazione: sono deducibili solo i vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; restano inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, salvo che sia allegata la prescrizione maturata prima della sentenza d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuta anche una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 610 c.p.p.

    Per i ricorsi contro sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. dopo la legge n. 103/2017, la trattazione avviene de plano secondo la disciplina del comma 5-bis.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto nel sistema processuale la previsione del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., applicabile ai ricorsi avverso sentenze rese all'esito del concordato in appello.

  • sentenza Corte cost. n. 86 del 2024

    È richiamata dal ricorrente come fondamento dell'attenuante della lieve entità, ma la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché la doglianza è ritenuta inammissibile in quanto rinunciata nel concordato.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è circoscritto a vizi specifici: formazione del consenso, consenso del pubblico ministero e difformità della decisione dall'accordo; non sono deducibili censure sulla qualificazione giuridica del fatto concordato.
  • L'accordo in appello comporta rinuncia ai motivi non coltivati nell'intesa, con conseguente inammissibilità in cassazione delle doglianze che mirino a rimettere in discussione punti oggetto di rinuncia, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso della pena illegale.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è ammessa nel ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo che si prospetti la prescrizione già maturata prima della decisione di appello.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio è ammissibile solo se la pena inflitta sia illegale, cioè ecceda i limiti edittali o sia diversa da quella prevista dalla legge; non basta lamentare una mera sproporzione o l'omesso riconoscimento di attenuanti rinunciate.
  • Nel concordato in appello, la successiva impugnazione non può essere usata per recuperare questioni sostanziali sul fatto, sulla qualificazione giuridica o su attenuanti non più coltivate, salvo che esse si traducano in un vizio radicale della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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