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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05356/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la convalida dell'arresto (5/08/2025) e l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP di Cosenza (8/08/2025) per i reati, in concorso con altro, di detenzione di arma con matricola abrasa (cal. 6,35) e di ricettazione. Il ricorrente denunciava: (i) carenza e apparente illogicità della motivazione del Tribunale, che avrebbe semplicemente ripetuto il GIP senza autonoma valutazione, dichiarando "inverosimili" le sue dichiarazioni difensive e non spiegando perché dovesse conoscere l'esistenza dell'arma; (ii) mancata valorizzazione del luogo di ritrovamento dell'arma (sotto il sedile anteriore lato passeggero) e affidamento su sospetti investigativi privi di riscontri concreti; (iii) vizio di motivazione e irragionevolezza nella valutazione delle esigenze cautelari e nella mancata considerazione di misure meno afflittive, nonché errata valutazione prognostica in relazione alla pena e alla possibilità di concedere benefici (art. 275 c.p.p.). Successivamente l'indagato ha formalizzato la rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando un'intervenuta modifica della misura cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia formalizzata dall'indagato mediante procuratore speciale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con conseguente estinzione del rapporto processuale. Per la parte ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in euro 500,00, ritenendo l'art. 616 c.p.p. applicabile anche alle ipotesi di inammissibilità per rinuncia e considerando la rinuncia come scelta volontaria, non adeguatamente giustificata da prova della perdita completa di interesse.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975

    Norma penale impiegata per qualificare il reato relativo alla detenzione di arma con matricola abrasa; richiamata nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma penale relativa al reato di ricettazione, contestata in via provvisoria e considerata dal Tribunale nella valutazione della gravità indiziaria.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare le esigenze cautelari (in particolare esigenze cautelari di tutela dell'ordine pubblico o di prevenzione); il Tribunale del riesame l'ha ritenuto sussistente per giustificare gli arresti domiciliari.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella contestazione sulla legittimità della motivazione rispetto alla qualificazione del fatto; utilizzata dal ricorrente per criticare la valutazione dei gravi indizi.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme invocate dal ricorrente per censurare presunte violazioni di legge e vizi di motivazione della decisione cautelare; la Corte ha rilevato le censure ma non le ha esaminate nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della concessione di benefici e alla prognosi di recidiva/adeguatezza delle misure; la Corte non ha esaminato il merito di tale censura per effetto della rinuncia.

  • art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari rispetto alla pena edittale e alla personalità dell'indagato; indicate dal ricorrente per contestare la scelta della misura cautelare, ma non valutate nel merito dalla Corte dopo la rinuncia.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia dell'impugnante; la Corte ha posto come conseguenza l'estinzione del rapporto processuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'obbligo di condanna pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha interpretata nel senso che non distingue tra le cause di inammissibilità e quindi la sanzione è dovuta anche in caso di inammissibilità per rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e valida al ricorso in Cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e l'immediata estinzione del rapporto processuale, salvo che la rinuncia non sia viziata o manifestamente incapace di produrre l'effetto dichiarato.
  • La rinuncia deve essere adeguatamente documentata: se risulta generica o priva di elementi che comprovino la sopravvenuta mancanza di interesse (ad es. modifica della misura non provata), il giudice può ritenere la rinuncia come opzione volontaria e applicare le statuizioni accessorie (spese e ammenda).
  • L'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità è determinata da rinuncia ex art. 591 c.p.p., con la conseguenza che la condanna pecuniaria alla Cassa delle ammende può essere disposta anche in tali ipotesi.
  • Quando un ricorso denuncia vizi di motivazione su misura cautelare e gravità indiziaria, tali censure possono rimanere senza esame di merito se il ricorrente rinuncia all'impugnazione; pertanto, per preservare la trattazione del merito è necessario evitare la rinuncia o documentarne chiaramente la perdita d'interesse.
  • In impugnazioni contro misure cautelari è importante che il ricorrente evidenzi specificamente la mancanza di riscontri probatori e proponga alternative concrete e motivate circa misure meno afflittive, oltre a fornire elementi oggettivi che scalfiscano la sussistenza dei gravi indizi.
  • La Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali se esiste una causa processuale di inammissibilità sopravvenuta; questioni probatorie e valutazioni prognostiche restano così riservate a un eventuale successivo giudizio solo se la parte mantiene l'impugnazione attiva.

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