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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13010/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato il 26 luglio 2007, garantito da ipoteca e da fideiussioni. A seguito dell'inadempimento di alcune rate, la banca aveva intimato con lettera del 18 ottobre 2013 il pagamento dell'intera somma residua, ritenendo risolto il rapporto, e poi notificato precetto per il recupero dell'importo complessivo. I debitori hanno proposto opposizione al precetto sostenendo di aver pagato la rata scaduta il 30 giugno 2013 e parte di quella in scadenza il 31 dicembre 2013, sicché non era maturata la decadenza dal beneficio del termine né si era verificata una valida risoluzione del contratto. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, ritenendo illegittima la richiesta integrale della banca perché formulata prima del decorso del termine di 180 giorni dalla rata del 30 giugno 2013. In appello i debitori hanno chiesto anche di accertare che, rigettata la domanda di risoluzione, il contratto dovesse considerarsi ripristinato con un diverso dies a quo per le rate, a partire dalla sentenza di primo grado o di appello. La Corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda di risoluzione, ma ha ritenuto nuova e inammissibile la domanda di slittamento/rideterminazione delle scadenze, osservando inoltre che il rapporto restava in essere e che i mutuatari avrebbero dovuto pagare le rate alle scadenze originarie, ovvero offrire il pagamento o costituire in mora il creditore. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1453, ultimo comma, c.c., sostenendo che dalla domanda di risoluzione il debitore non può più adempiere e che, pertanto, il piano di ammortamento non poteva restare ancorato alle scadenze originarie ma avrebbe dovuto decorrere dal passaggio in giudicato della decisione sulla risoluzione; 2) falsa applicazione degli artt. 1206, 1209 e ss. c.c., assumendo che, durante il giudizio sulla risoluzione, non era esigibile una offerta reale o nei modi d'uso delle rate; 3) violazione dell'art. 183 c.p.c., sostenendo che la domanda di ripristino con nuove scadenze fosse una mera precisazione e non una domanda nuova. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'effetto preclusivo dell'art. 1453, ultimo comma, c.c. opera anche rispetto alla richiesta stragiudiziale di risoluzione, ma viene meno se la domanda di risoluzione è rigettata; in tale caso il contratto rimane in essere e, nel mutuo, il mutuatario continua a dover pagare le rate secondo l'originario piano di ammortamento. Ha inoltre rilevato che, analogamente a quanto avviene in altri contratti di durata, il debitore avrebbe dovuto adempiere alle scadenze pattuite o, in caso di rifiuto del creditore, fare offerta della prestazione e costituirlo in mora. Poiché il ripristino del rapporto doveva comunque avvenire secondo le scadenze originarie, la questione sulla novità della domanda di rideterminazione delle rate è stata dichiarata assorbita. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità in favore della banca resistente, con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    la domanda di risoluzione cristallizza le posizioni delle parti e impedisce l'adempimento del debitore fino alla definizione del giudizio, ma l'effetto preclusivo presuppone che la domanda sia fondata; se la risoluzione è rigettata, il rapporto resta in essere e l'obbligo di adempimento continua secondo il contratto.

  • art. 1456 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come ipotesi alla quale estendere la disciplina dell'art. 1453 c.c., senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma.

  • art. 40 TUB

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa risoluzione/decadenza dal beneficio del termine nel mutuo.

  • art. 21 del Capitolato di mutuo

    richiamato dai ricorrenti come base negoziale della pretesa risoluzione del rapporto di mutuo.

  • art. 1206 c.c.

    richiamato per sostenere che, pendente il giudizio sulla risoluzione, non fosse necessario offrire il pagamento, ma la censura è stata respinta.

  • art. 1209 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1206 e seguenti in tema di offerta della prestazione e mora del creditore.

  • art. 1214 c.c.

    richiamato in relazione all'offerta reale o nelle forme d'uso della prestazione.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per contestare la qualificazione come domanda nuova della richiesta di ripristino del mutuo con diversa decorrenza delle rate; la Corte non ha esaminato nel merito il motivo perché assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale di legittimità utilizzata come parametro di censura per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato in via subordinata per il vizio processuale prospettato sul terzo motivo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di mutuo, il rigetto della domanda di risoluzione lascia il rapporto integro: il mutuatario resta tenuto al pagamento delle rate secondo il piano di ammortamento originario, senza che il solo contenzioso sulla risoluzione comporti di per sé uno slittamento delle scadenze.
  • L'effetto preclusivo dell'art. 1453, ultimo comma, c.c. non va letto in modo assoluto e indipendente dall'esito della domanda di risoluzione: esso opera nella pendenza del giudizio, ma viene meno se la risoluzione è respinta, se il processo si estingue o si chiude senza accoglimento della domanda.
  • In un contratto di durata come il mutuo, la parte obbligata non può sospendere unilateralmente l'adempimento solo perché è stata proposta una domanda di risoluzione; se il rapporto continua, devono essere rispettate le scadenze pattuite, salvo l'eventuale offerta della prestazione e la costituzione in mora del creditore quando ne ricorrano i presupposti.
  • La valutazione della novità di una domanda in appello può restare assorbita quando la questione prospettata non incide comunque sull'esito della lite per effetto del principio di diritto applicato alla sostanza del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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