Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 401/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 2277/2024 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.11.2024.

Giustizia amministrativa202501426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico della Carta del docente e condannato il Ministero all'attribuzione della complessiva somma di 2.000 euro, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. Ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione ai fini dell'intimazione ad adempiere, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la persistente inerzia amministrativa. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era stata notificata all'amministrazione il 24 novembre 2024 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Poiché le statuizioni del titolo giudiziale non risultavano eseguite, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per l'importo complessivo di 2.000 euro, relativo agli anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali dovuti dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, da insediarsi e provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, qualora persista l'inadempimento. Al commissario è stato attribuito il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese le modifiche di bilancio, l'allocazione delle somme, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'insufficienza dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. La richiesta di astreinte è stata respinta: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, e il Collegio ha ritenuto rilevanti in concreto la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico ... ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità ... quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative"

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa o ridotta dal giudice dell'ottemperanza quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate discrezionalmente anche in relazione ai vincoli normativi e di bilancio e agli interessi pubblici coinvolti.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di poter procedere all'esecuzione forzata o all'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di una sentenza non eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di compiere entro un termine assegnato tutte le attività necessarie per dare attuazione concreta al comando giudiziale, inclusi gli adempimenti contabili e di bilancio.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; l'organo incaricato dell'ottemperanza deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e a una formale richiesta della parte vittoriosa.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando il giudice ravvisi ulteriori ragioni ostative, anche connesse alla situazione della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.