Cassazione Penale, Ordinanza n. 03456/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione, sostenendo che la sostanza avrebbe dovuto essere considerata destinata all'uso personale e che gli indici valorizzati dai giudici di merito non erano sufficienti a superare il ragionevole dubbio sulla finalità di spaccio; 2) violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, per il mancato giudizio di subvalenza della recidiva, asseritamente applicata in modo non conforme ai principi di legittimità; 3) violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, per l'eccessività della pena, ritenuta sproporzionata e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto sintomatici della destinazione allo spaccio i quantitativi di droga sequestrati, le modalità di detenzione, il materiale rinvenuto nell'abitazione e le condizioni economiche dell'imputato. Analogamente, la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente sia sulla recidiva, richiamando il collegamento dell'imputato a rilevanti ambienti dediti al traffico di droga e la irrilevanza delle precedenti condanne specifiche nel frenare la sua determinazione a delinquere, sia sulla determinazione della pena. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. 309/1990
La Corte richiama la disciplina della detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e osserva che la motivazione di merito, basata su quantità, modalità di detenzione, materiale rinvenuto e condizioni economiche, era sufficiente a escludere la destinazione all'uso personale.
La recidiva è stata ritenuta correttamente configurata dalla Corte di merito; il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione che valorizza i precedenti specifici e il collegamento con ambienti di traffico di droga.
La dosimetria della pena è stata reputata adeguatamente motivata dal giudice di merito; la doglianza sulla eccessività della pena è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, legittimando la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre tesi difensive o principi astratti.
- La destinazione di sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali, tra cui quantità sequestrata, modalità di detenzione, presenza di materiale utile al confezionamento o alla gestione della sostanza e condizioni economiche dell'agente.
- La doglianza sulla recidiva deve investire la concreta motivazione del giudice di merito; non è sufficiente contestare in astratto i criteri applicati se la sentenza spiega la rilevanza dei precedenti e la loro incidenza sulla capacità a delinquere.
- Le censure sulla pena sono inammissibili quando non si misurano con la valutazione già compiuta dal giudice di merito ai sensi dell'art. 133 c.p. e si limitano a prospettare una diversa graduazione sanzionatoria.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, in assenza di causa non colposa dell'errore processuale, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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