Cassazione Penale, Ordinanza n. 04855/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per ricettazione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un solo motivo, vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale per il reato di ricettazione contestato. La Suprema Corte ha rilevato che la censura era aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il dato che l'assegno ricettato al capo A era stato comunque incassato sul conto corrente della ricorrente. La doglianza è stata quindi ritenuta meramente apparente, priva di una critica argomentata alla decisione impugnata.
Norme richiamate
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per ricettazione valorizzando l'incasso dell'assegno sul conto corrente della ricorrente; la Cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva solo l'inidoneità della doglianza a scalfire la motivazione di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo aspecifico, senza confrontarsi con la trama argomentativa della sentenza impugnata.
- La critica al provvedimento di merito deve assolvere una funzione realmente argomentativa: non basta una censura meramente apparente o assertiva, occorrendo la puntuale confutazione delle ragioni poste a base della decisione.
- Quando la motivazione di merito valorizza un dato fattuale decisivo, il ricorso deve confrontarsi con tale dato; in difetto, la doglianza non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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