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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4776/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Belcuore impugna per: 1) violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 599 comma 2 c.p.p. per aver celebrato l'appello nonostante il suo legittimo impedimento (arresti domiciliari) comunicato dal difensore; 2) erronea esclusione della desistenza volontaria (art. 56 comma 3 c.p.) e del recesso attivo (art. 56 comma 4 c.p.) relativamente al reato ascritto (art. 629 c.p.) . Bellino impugna per: 1) omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 c.p.; 2) mancata motivazione sulla recidiva; 3) illogicità e difetto di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di Belcuore: ha ritenuto che la Corte d'appello, pur informata dal difensore che l'imputato era agli arresti domiciliari, non ha assicurato la sua presenza (traduzione) né provato una rinuncia inequivocabile; pertanto ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Belcuore e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Catania per il prosieguo. Gli altri motivi di Belcuore sono assorbiti. Il ricorso di Bellino è dichiarato inammissibile per genericità, mancato confronto con la motivazione di merito e manifesta infondatezza; la condanna per Bellino resta confermata, con condanna alle spese e pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    richiamata in relazione al legittimo impedimento: la comunicazione o documentazione dello stato restrittivo integra l'impedimento che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato

  • art. 599 comma 2 c.p.p.

    norma procedurale richiamata nel contesto dell'autorizzazione e delle modalità di partecipazione dell'imputato; la Corte ha sottolineato l'obbligo del giudice di attivarsi per assicurare la presenza dell'imputato non rinunciante

  • art. 56 cod. pen. (commi 3 e 4)

    riferita alla desistenza volontaria e al recesso attivo: la Corte ha ritenuto che, nel caso Belcuore, tali fattispecie non risultavano provate e quindi non potevano giustificare la conferma della condanna

  • art. 629 cod. pen.

    norma che disciplina il reato ascritto (nel capo a) della rubrica): è il fatto che forma il nucleo della contestazione oggetto di impugnazione

  • art. 628 comma 3 cod. pen.

    aggravante contestata nei confronti di Bellino; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia efficacemente contestato la motivazione della Corte d'appello sulla sua ricorrenza

  • art. 111 comma 3 Cost.

    richiamato come principio del giusto processo e del contraddittorio: assicura il diritto dell'imputato a partecipare al processo e giustifica l'obbligo del giudice di provvedere alla traduzione

  • Sezioni Unite, sent. n. 7635/30-09-2021 (Costantino)

    giurisprudenza decisiva: stabilisce che la restrizione agli arresti domiciliari, se documentata o comunicata al giudice, costituisce impedimento legittimo che impone il rinvio e la traduzione; applicata per annullare la sentenza relativa a Belcuore

Massime di principio

  • Se l'imputato è agli arresti domiciliari o ha altra restrizione della libertà personale e il giudice è informato (per documentazione o comunicazione), quella condizione costituisce un impedimento legittimo che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato; il giudice deve attivarsi d'ufficio per assicurare la partecipazione.
  • L'assenza dell'imputato per cause di restrizione della libertà non può essere considerata rinuncia al diritto di partecipare se non risulta inequivocabilmente la volontà di rinunciare; in caso contrario la sentenza è annullabile per violazione del diritto al contraddittorio.
  • I motivi di cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: deduzioni generiche o letture alternative del merito, senza critica puntuale della logica e dei fatti posti a fondamento della decisione, sono inammissibili.
  • Non costituisce motivo d'annullamento il mancato esame di questioni di appello manifestamente infondate: la Corte può dichiarare inammissibile o rigettare doglianze generiche o reiterative.
  • Se si lamentano l'omessa valutazione di aggravanti, la recidiva o la negazione di attenuanti, il ricorrente deve indicare in modo specifico i vizi di motivazione e i punti di fatto o di diritto erroneamente valutati; la mera enunciazione non è sufficiente.
  • In presenza di violazioni procedurali che hanno inciso sul diritto di partecipazione (es. mancata traduzione), gli altri motivi di merito possono risultare assorbiti dall'annullamento per vizio procedurale.

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