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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04647/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, in sede di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione, ha revocato con efficacia ex tunc l'affidamento in prova ai servizi sociali concesso ad Aniballi. Il ricorrente censura: 1) violazione del vincolo imposto dalla sentenza rescindente e inosservanza del dictum, perché il giudice del rinvio avrebbe nuovamente fondato la revoca su argomentazioni già ritenute carenti (rifacendosi ai fatti della ordinanza cautelare) invece di limitarsi a un esame coerente del compendio probatorio; 2) errata valutazione della presunta novita' degli elementi a carico, non avendo il Tribunale considerato la regolarita' della condotta durante l'affidamento, l'attivita' lavorativa reinserente e l'assenza di ulteriori carichi pendenti significativi rispetto a quelli gia' noti al momento della concessione. In sostanza il ricorrente sostiene che non vi fossero nuovi elementi suscettibili di giustificare la revoca e che il giudice abbia dato per scontata la responsabilita' sulla base di indizi relativi a terzi o a fatti anteriori gia' conosciuti.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza si sia uniformato al dictum della sentenza rescindente e abbia fornito una motivazione adeguata e puntuale sugli elementi che giustificavano la revoca: in particolare, ha valorizzato gli elementi emergenti dall'ordinanza cautelare che documentano l'inserimento organico del ricorrente nel sodalizio per narcotraffico, il ruolo attivo svolto (acquisto, confezionamento, distribuzione, riscossione), la disponibilita' di contatti per procurarsi armi e la persistenza di pericolosita' sociale. La Corte ha confermato inoltre che la revoca puo' basarsi su fatti antecedenti non conosciuti al momento della concessione e su indizi emersi in fase cautelare anche se il relativo procedimento non e' definito. E' stata confermata la possibilita' di revoca ex tunc e il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che disciplina il delitto associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la qualita' e la persistenza della partecipazione all'associazione siano fattori prognostici rilevanti ai fini della revoca dell'affidamento.

  • ordinamento penitenziario, art. 47 comma 11

    art. 47, comma 11, ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la revoca dell'affidamento; la Corte ha ricordato che la revoca puo' essere motivata anche da fatti anteriori all'ammissione non conosciuti al giudice al momento della concessione, purché comportino una diversa valutazione prognostica.

  • codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte ha osservato che la valutazione della pericolosita' del condannato deve essere concreta e non fondata sulla mera presunzione di legge prevista da tale comma.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione in caso di rigetto del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 25 del 2024

    Citata per negare l'applicazione di automatismi rigidi nella valutazione dell'affidamento: il giudice deve esercitare un potere discrezionale calibrando la compatibilita' della misura alternativa con finalita' rieducative e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova puo' fondarsi su fatti antecedenti all'ammissione al beneficio se si tratta di elementi non conosciuti al momento della concessione e idonei a mutare la prognosi favorevole.
  • Il giudice del rinvio e' vincolato al dictum della sentenza rescindente ma puo' ri-esaminare il compendio probatorio purché eviti di riproporre le stesse argomentazioni gia' giudicate illogiche; e' necessario motivare specificamente quali siano i 'nuovi elementi' e la loro rilevanza prognostica.
  • La presenza di atti cautelari o indizi provenienti da procedimenti ancora pendenti puo' essere valutata ai fini della revoca, senza che sia obbligatorio attendere la definizione del processo penale, se gli indizi sono significativi e motivati concretamente.
  • La regolarita' della condotta durante l'affidamento e l'esercizio di un'attivita' lavorativa non producono un effetto automatico di esclusione della revoca; costituiscono elementi da valutare nel bilancio complessivo della pericolosita' ma non sono decisivi se emergono elementi contrari rilevanti.
  • La revoca ex tunc e' possibile quando emergano molteplici e gravi elementi di novita' che, se noti in fase valutativa originaria, avrebbero certamente inciso sulla concessione del beneficio.
  • Il giudice deve fornire una motivazione puntuale che colleghi i fatti emersi alla valutazione prognostica sulla pericolosita' e sulla pervicacia del reo, evitando affermazioni apodittiche e riferimenti vaghi a circostanze generiche.

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