Cassazione Penale, Sentenza n. 04634/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Longo impugna la sentenza con cui, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., gli è stata applicata la pena concordata per due delitti di tentata rapina e uno di lesioni, contestando l'erronea qualificazione giuridica del capo a) (tentata rapina). Il ricorrente sostiene che il fatto andrebbe qualificato, ai sensi degli artt. 56 e 624bis c.p., come tentativo diretto sull'oggetto e non sulla persona, rilevando a suo avviso la mancanza di elementi certi riguardo a lesioni subite dalla persona offesa
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: l'errore di qualificazione giuridica è rilevabile in cassazione solo se manifesto, ossia evidente senza margini di opinabilità alla luce del capo di imputazione e della motivazione. Nel caso di specie il capo di imputazione riportava espressamente la violenza sulla persona, descrivendo come questa fosse stata "strattonarla ripetutamente... prendendola per la maglia ed il reggiseno, provocandole un forte dolore alla spalla sinistra ed al petto, ed altresì un ematoma a seno...", quindi non sussiste errore manifesto. Per l'inammissibilità la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e infligge la sanzione pecuniaria di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 444 e seguenti c.p.p.
Regolamentano l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa nell'ambito di tale procedimento
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita il ricorso per cassazione dopo patteggiamento ai casi di errore di qualificazione giuridica manifesto; l'errore deve essere evidente e senza margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione e alla motivazione
art. 56 c.p.
Norma sull'atto tentato (tentativo); richiamata dal ricorrente per sostenere diversa qualificazione del fatto
art. 624bis c.p.
Norma invocata dal ricorrente per una diversa qualificazione del fatto, postulando che la violenza sarebbe stata esercitata sull'oggetto e non sulla persona
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e, in caso di colpa, sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende)
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg)
Principi consolidati secondo i quali l'errore di qualificazione dedotto dopo patteggiamento è censurabile in Cassazione solo se manifesto, immediatamente desumibile e privo di opinabilità
Massime di principio
- Nei casi di patteggiamento (artt. 444 e ss. c.p.p.) la possibilità di impugnare in Cassazione per errata qualificazione giuridica è molto limitata: è ammessa solo per errori manifesti, ovvero quelli evidenti senza margini di opinabilità alla luce del capo di imputazione e della motivazione
- Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione dopo patteggiamento è necessario che il motivo sia specifico, autosufficiente e dimostri in modo inequivocabile che la qualificazione resa nella sentenza è palesemente eccentrica rispetto al contenuto dell'imputazione
- Se il capo di imputazione descrive chiaramente violenza sulla persona (anche con dettagli sulle modalità e sulle lesioni), è difficile ricondurre lo stesso fatto a una fattispecie che richieda violenza sull'oggetto; la descrizione fattuale prevale nella verifica della manifesta incongruità
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti: spese processuali e, se il ricorso ha causato l'inammissibilità per colpa, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)
- In situazioni simili è consigliabile, prima di proporre ricorso, valutare con attenzione se l'errore denunciato sia effettivamente manifesto; in caso contrario è preferibile adottare rimedi alternativi o motivazioni più dettagliate e specifiche per evitare l'inammissibilità e le sanzioni
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