Cassazione Penale, Sentenza n. 04629/2026 del 04/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte di Appello di Catania del 17/12/2024 che aveva riformato la sentenza di primo grado per i reati di tentata estorsione e usura aggravata, rideterminando le pene conformemente al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Messina deduceva carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Di Bella deduceva violazione di legge (art. 606, c.1, lett. b) e c)) per omessa declaratoria di prescrizione ai sensi degli artt. 161 c.p. e 129 c.p.p., sostenendo che la sostanziale esclusione della recidiva avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il motivo di Messina perché, avendo le parti concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la decisione sulle questioni alle quali si è rinunciato è preclusa in cassazione (effetto dispositivo e preclusivo del concordato). Quanto alla censura di Di Bella sulla prescrizione, la Corte ha ricordato che è ammissibile in cassazione dedurre l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione ma ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello non aveva escluso la recidiva specifica e reiterata riconosciuta in primo grado e aveva anzi valutato la continuazione con precedenti sentenze, quindi il reato non era prescritto. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende. Inoltre la Corte osserva che l'inammissibilità esclude la possibilità di ottenere la declaratoria di estinzione per prescrizione per eventuali termini maturati dopo la sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte ha rilevato che il concordato sulla pena previsto dall'art. 599-bis attribuisce alla parte un potere dispositivo che limita la cognizione del giudice d'appello e comporta effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità; questioni rinunciate con il concordato non sono sindacabili in cassazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nei diversi capi di doglianza: lett. e) per vizi di motivazione (messina); lett. b) e c) per violazione e falsa applicazione di norme penali e processuali (di bella). La Corte ha usato tali disposizioni per valutare l'ammissibilità e il merito dei motivi
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che impone al giudice l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità (es. prescrizione). La Corte richiama il principio che l'omessa declaratoria è sindacabile in cassazione, ma ne verifica la sussistenza fattuale (qui la recidiva esclusa non risultava)
art. 161 cod. pen.
Riferita nella prospettazione di Di Bella in relazione agli effetti della recidiva sul trattamento sanzionatorio e sulla prescrizione; la Corte ha esaminato se la recidiva fosse stata effettivamente esclusa ma ha concluso di no
art. 616 cod. proc. pen.
Usata come base per la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende per i profili di colpa nella proposizione di ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La conclusione di un concordato sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. ha effetto preclusivo: le questioni alle quali il ricorrente ha rinunciato con l'accordo non sono sindacabili in cassazione e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per motivi insistenti su tali questioni
- Nonostante il vincolo del concordato, la Cassazione resta ammissibile per censurare l'omessa declaratoria della prescrizione ex art. 129 c.p.p.; tuttavia l'ammissibilità non garantisce l'accoglimento se, in fatto, la recidiva o altri elementi ostativi alla prescrizione sono stati affermati in sentenza
- Se la Corte d'appello conferma (o non esclude) la recidiva riconosciuta in primo grado, la tesi della prescrizione difficilmente potrà avere successo in cassazione perché la presenza della recidiva interrompe o modifica il calcolo dei termini prescrizionali
- Chi intende preservare in grado di legittimità la possibilità di sindacare questioni sostanziali sulla punibilità dovrebbe astenersi dal rinunciare espressamente a contestazioni rilevanti quando conclude un concordato sulla pena in appello
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o preclusi dall'accordo può comportare sanzioni pecuniarie e il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutata la prudenza nel proporre motivi potenzialmente inammissibili
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