Cassazione Penale, Sentenza n. 04625/2026 del 04/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne: Rossomanno per omicidio colposo (art. 589 c.1 c.p.) per la morte causata dai suoi cani e per reati di invasione/abusiva occupazione di terreni (artt. 633, 636, 639‑bis c.p.); Procopio per reati di invasione/occupazione (artt. 633, 639‑bis c.p.). Rossomanno deduceva: vizio di motivazione e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, errata valutazione dei criteri di determinazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.) e rigetto ingiustificato dei benefici (artt. 163 e 175 c.p.). Procopio contestava la prova dell'invasione, denunciando motivazione lacunosa basata «solo» sulla consegna delle chiavi e violazione dei limiti di valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Rossomanno: la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata (dettando che il diniego delle attenuanti può fondarsi su elementi ritenuti decisivi, senza esaminare ogni singola deduzione difensiva), la determinazione della pena era nell'ambito della discrezionalità applicabile e la sospensione condizionale/benefici risultavano preclusi per l'entità complessiva della pena inflitta. Per Procopio: il ricorso è stato considerato reiterativo e privo della specificità richiesta; la Corte territoriale aveva valutato più elementi fattuali (consegna delle chiavi, presenza sul luogo, effetti personali rinvenuti) e non si era limitata ad un unico indizio. Entrambi i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, art. 589, comma 1
Reato riqualificato in omicidio colposo per la morte cagionata dai cani: la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità colposa per omissione di sorveglianza.
Codice penale, artt. 633, 636, 639‑bis
Norme relative all'invasione/occupazione di terreni/immobili: la Corte d'appello e la Cassazione hanno confermato la responsabilità in relazione agli elementi fattuali raccolti (uso del terreno, ovile, fabbricato confiscato, ecc.).
Codice penale, art. 62‑bis
Disciplina delle attenuanti generiche: la Corte ha precisato che il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento favorevole al reo, ma può fondare il diniego su uno o più elementi ritenuti preponderanti.
Codice penale, artt. 132 e 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ribadito la ampia discrezionalità del giudice di merito e che l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale.
Codice penale, artt. 163 e 175
Norme sui benefici (es. sospensione condizionale) e sul calcolo della misura della pena in caso di concorso di reati: la Corte ha osservato che il limite per la concessione dei benefici deve essere valutato sulla pena complessiva risultante dalla sentenza e non su singole pene parziali.
Disp. att. codice procedura penale, art. 173, comma 1
Norma richiamata per inquadrare i motivi di ricorso per cassazione (riferimento alla forma dei motivi presentati in cassazione).
Codice di procedura penale, art. 192
Regole sulla valutazione della prova indiziaria: la Corte ha ricordato i limiti di censura in cassazione relativamente alla valutazione degli indizi, richiedendo specificità e non mera reiterazione di censure già affrontate in appello.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c), e)
Limiti dell'ammissibilità dei motivi di cassazione: lett. b) (violazione di norme di diritto sostanziale), c) (nullità processuali), e) (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha richiamato la corretta lettura di questi limiti e ritenuto alcune doglianze proposte fuori dai casi consentiti.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica; il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole se ne indica uno o più ritenuti decisivi.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: per impugnare con successo la misura è necessario dimostrare arbitrarietà o motivo logico‑giuridico rilevante, specialmente quando non vi sia un considerevole scostamento dal minimo edittale.
- La concessione di benefici (es. sospensione condizionale) va valutata sulla pena complessiva risultante dal cumulo/concorso di reati; una pena complessiva superiore ai limiti previsti preclude i benefici di legge.
- In Cassazione le censure riguardanti la valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) sono molto limitate: non è ammessa la mera riproposizione di argomentazioni già disattese in appello; le critiche devono essere specifiche e direttamente confrontate con il percorso motivazionale dei giudici di merito.
- La prova indiziaria richiede pluralità e congruenza di indizi; però, se la Corte territoriale ha motivato la valutazione considerandone diversi, la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio dei fatti se la motivazione non è viziata in modo manifesto.
- Un ricorso che si limiti a reiterare motivi già respinti in appello o che non contesti puntualmente le ragioni della decisione impugnata è di norma inammissibile.
- Quando si contestano profili processuali o norme di diritto in Cassazione è fondamentale indicare con precisione la norma violata, il profilo concreto di violazione e il punto della motivazione che sarebbe illogico o contraddittorio.
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