Cassazione Penale, Sentenza n. 04635/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza per il delitto di truffa aggravata (art. 640, comma 3 cod. pen.) e deduzione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 3 del D.L. 11/04/2025 n. 48 (che ha introdotto l'obbligo di arresto in flagranza, inserendo la lett. f.1. nell'art. 380 comma 2 c.p.p.) per presunte violazioni degli artt. 3, 13, 25 comma 2, 27 commi 1 e 3 e 77 comma 2 Cost. Il ricorrente lamenta assenza di vacatio legis, mancata gravità/urgenza per decretare d'urgenza la disposizione, violazione del principio di riserva di legge e disparità di trattamento rispetto ad altri reati, nonché illegittimità dell'arresto obbligatorio impiegato dalla polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata per la prima volta in Cassazione e quindi come motivo non consentito; ha comunque ritenuto il profilo, ove esaminato, manifestamente infondato. Il giudice ha motivato che la novella del D.L. 48/2025 mira ad aumentare la tutela delle vittime vulnerabili (anziani), rientra nella scelta discrezionale del legislatore e si colloca nell'eccezionalità prevista dall'art. 13 Cost., essendo l'arresto obbligatorio limitato nel tempo e soggetto a controlli di convalida giudiziaria. Pertanto non vi è contrasto con i principi di colpevolezza, rieducazione, riserva di legge o parità di trattamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Articolo richiamato come fattispecie di truffa aggravata alla quale il decreto ha esteso l'arresto obbligatorio in flagranza; la Corte non ha ritenuto che la rilevanza della fattispecie neghi la compatibilità costituzionale della misura cautelare eccezionale prevista.
art. 380, comma 2, lett. f.1
Nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza introdotta dal D.L. 48/2025; la Corte ha ritenuto legittima la previsione, essendo la misura temporanea e sottoposta a convalida.
Decreto-legge
D.L. 11/04/2025 n. 48, art. 11, comma 3
Norma che ha introdotto la nuova fattispecie aggravata e l'arresto obbligatorio per tutelare soggetti vulnerabili; la Corte ha considerato legittimo l'intervento normativo entro il perimetro dell'urgenza e della discrezionalità legislativa.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato dal ricorrente per ragioni di disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto che la differenziazione è giustificata dalla particolare gravità e vulnerabilità delle vittime e non costituisce violazione.
Costituzione della Repubblica Italiana
Consente limitazioni della libertà personale in casi tassativi di necessità e urgenza; la Corte ha invocato questa deroga per giustificare l'arresto in flagranza senza preventiva autorizzazione giudiziaria.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamato nel profilo di riserva di legge; la Corte ha ritenuto che il decreto-legge, pur modificando la materia penale, non contrasti con la riserva di legge perché l'intervento è sottoposto a successivo controllo e rientra nelle assi di urgenza previste.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiami relativi ai principi di colpevolezza e rieducazione della pena; la Corte ha osservato che le misure di arresto in flagranza sono misure provvisorie e non implicano violazione dei principi della pena.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiesto dal ricorrente per contestare l'uso del decreto-legge; la Corte ha ritenuto che l'intervento legislativo risponde a esigenze di urgenza e alla tutela di situazioni di allarme sociale, giustificando la decretazione d'urgenza.
art. 381 (richiamato nel testo)
Usato come paragone rispetto ad altre ipotesi di arresto facoltativo; la Corte ha distinto le situazioni ritenendo giustificata una diversa disciplina per reati contro soggetti vulnerabili.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda (euro 3.000) per inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il relativo pagamento.
Massime di principio
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate tempestivamente nelle prime fasi del procedimento (es. in sede di convalida dell'arresto); sollevare la questione per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile.
- Un decreto-legge che introduce misure penali emergenziali può essere ritenuto costituzionale se l'intervento è giustificato da esigenze di gravità e urgenza e se la norma prevede limiti temporali e controlli giudiziari successivi (es. convalida), specialmente quando mira a tutelare categorie vulnerabili.
- L'introduzione dell'obbligo di arresto in flagranza per specifiche fattispecie può essere compatibile con l'art. 13 Cost. purché ricorra la situazione di "casi eccezionali di necessità ed urgenza" e la limitazione della libertà sia temporanea e sottoposta a verifica giudiziaria.
- La differenziazione di trattamento tra reati (es. arresto obbligatorio per reati contro soggetti vulnerabili vs arresto facoltativo per altri reati) è ammissibile se sorretta da ragioni obiettive e proporzionate legate alla tutela di interessi vulnerabili.
- Le misure provvisorie come l'arresto in flagranza non sono valutate alla stregua dei principi di colpevolezza e rieducazione della pena, poiché hanno natura precautelare e durata limitata; tuttavia sono soggette a controllo di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
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