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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29950/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bernardoni ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) illegittimità della condanna ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 74/2000 perché le fatture sarebbero state materialmente redatte dall'utilizzatore (Gigli) e non "emesse" da lui; 2) la dichiarata inesistenza delle prestazioni sarebbe stata accertata su basi meramente presuntive e contraddittorie rispetto alla condotta effettiva dell'imputato; 3) errore nella valutazione della plausibilità logistica (un solo autocarro) su più annualità, con travisamento della prova; 4) mancanza di adeguata prova del dolo specifico di consentire l'evasione fiscale (si sarebbe trattato al più di dolo eventuale o mera consapevolezza della emissione); 5) omissione di motivazione sulla richiesta, generica e subordinata, di applicazione dell'art. 62 n.4 c.p. (circostanza attenuante).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Ha confermato che la consegna al terzo di blocchetti di fatture in bianco, con incarico di compilazione, integra l'"emissione" ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 74/2000 e che la fattura resta imputabile formalmente alla ditta che la emette (anche se materialmente compilata dall'utilizzatore). I giudici hanno ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la valutazione di merito sulla inesistenza delle prestazioni (mancanza di autorizzazioni, evasione totale, assenza di contabilità, un solo autocarro insufficiente, assenza di stoccaggi, pagamenti in contanti) e hanno ritenuto provato il dolo specifico dalla consapevolezza e dalla volontà di mettere a disposizione del terzo uno strumento per consentire l'evasione. Quanto alla richiesta di attenuante ex art. 62 n.4 c.p., è stata esclusa per genericità e mancanza di una richiesta specifica in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    "Chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti..."

    La Corte ha interpretato l"art. 8 nel senso che l'"emissione" di fatture si realizza anche quando il titolare della partita IVA consegna blocchetti in bianco e incarica il terzo di compilare i dati ideologicamente falsi: il documento resta riferibile formalmente all'emittente e integra il reato, mentre il fine di "consentire" l'evasione (dolo specifico) può essere desunto dalla consapevolezza e volontà di mettere a disposizione lo strumento utile all'evasione.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3

    "Chiunque, al fine di evadere le imposte... compie operazioni simulate... usando documenti falsi o altri mezzi fraudolenti..."

    La Corte ha escluso che la fattispecie debba essere ricondotta all'art. 3 quando ricorrono i presupposti dell'art. 8: qui non si trattava della mera simulazione di operazioni da parte dell'utilizzatore bensì dell'emissione di fatture imputabili formalmente alla ditta dell'imputato.

  • Codice penale, art. 62, n. 4 (circostanza attenuante)

    eventuale circostanza attenuante generica prevista nell'art. 62 cod. pen.

    La Corte ha ricordato che la mancata richiesta specifica e motivata dell'applicazione dell'attenuante in appello impedisce di fondare un motivo di cassazione per carenza di motivazione: la richiesta formulata in modo generico e subordinato non impone al giudice d'appello una motivazione puntuale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    "spese processuali" (art. 616 c.p.p.)

    Articolo richiamato per la condanna alle spese di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Utilizzata per valutare la mancanza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e nella quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La consegna di blocchetti di fatture in bianco o l'autorizzazione al terzo a compilare fatture ideologicamente false può integrare l'"emissione" di fatture per operazioni inesistenti a carico del titolare formale della partita IVA.
  • La distinzione tra il soggetto materialmente compilatore e il soggetto formalmente emittente non esclude la responsabilità dell'emittente: il documento resta riferibile alla ditta che lo emette formalmente.
  • L'accertamento dell'inesistenza delle prestazioni può essere fondato su elementi oggettivi (mancanza di autorizzazioni, assenza di strutture o mezzi idonei, inesistenza di contabilità) e non è sindacabile in Cassazione quando la motivazione di merito è congrua e adeguata.
  • Il dolo specifico richiesto dall'art. 8 (voler consentire a terzi l'evasione) può essere desunto dalla consapevolezza dell'inidoneità delle prestazioni dichiarate e dalla volontà di mettere a disposizione fatture false come mezzo per abbattere il carico fiscale, senza che sia necessario provare che il terzo abbia effettivamente realizzato l'evasione.
  • Ogni annualità contestata costituisce fatto autonomo: la valutazione della prova deve essere riferita anno per anno, ma la Corte di legittimità non riesamina i fatti salvo vizi di motivazione manifesta.
  • La mancata formulazione, in appello, di una richiesta specifica e puntuale di applicazione di una circostanza attenuante comporta la perdita della possibilità di censurare in Cassazione la mancata motivazione su quella circostanza.
  • La Corte di Cassazione non riconsidera i risultati probatori ed i concreti accertamenti di merito se sostenuti da una motivazione coerente; i rilievi che riformulano la valutazione probatoria sono inammissibili.

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