Cassazione Penale, Sentenza n. 29950/2025 del 29/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bernardoni ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: 1) illegittimità della condanna ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 74/2000 perché le fatture sarebbero state materialmente redatte dall'utilizzatore (Gigli) e non "emesse" da lui; 2) la dichiarata inesistenza delle prestazioni sarebbe stata accertata su basi meramente presuntive e contraddittorie rispetto alla condotta effettiva dell'imputato; 3) errore nella valutazione della plausibilità logistica (un solo autocarro) su più annualità, con travisamento della prova; 4) mancanza di adeguata prova del dolo specifico di consentire l'evasione fiscale (si sarebbe trattato al più di dolo eventuale o mera consapevolezza della emissione); 5) omissione di motivazione sulla richiesta, generica e subordinata, di applicazione dell'art. 62 n.4 c.p. (circostanza attenuante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Ha confermato che la consegna al terzo di blocchetti di fatture in bianco, con incarico di compilazione, integra l'"emissione" ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 74/2000 e che la fattura resta imputabile formalmente alla ditta che la emette (anche se materialmente compilata dall'utilizzatore). I giudici hanno ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la valutazione di merito sulla inesistenza delle prestazioni (mancanza di autorizzazioni, evasione totale, assenza di contabilità, un solo autocarro insufficiente, assenza di stoccaggi, pagamenti in contanti) e hanno ritenuto provato il dolo specifico dalla consapevolezza e dalla volontà di mettere a disposizione del terzo uno strumento per consentire l'evasione. Quanto alla richiesta di attenuante ex art. 62 n.4 c.p., è stata esclusa per genericità e mancanza di una richiesta specifica in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
"Chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti..."
La Corte ha interpretato l"art. 8 nel senso che l'"emissione" di fatture si realizza anche quando il titolare della partita IVA consegna blocchetti in bianco e incarica il terzo di compilare i dati ideologicamente falsi: il documento resta riferibile formalmente all'emittente e integra il reato, mentre il fine di "consentire" l'evasione (dolo specifico) può essere desunto dalla consapevolezza e volontà di mettere a disposizione lo strumento utile all'evasione.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 3
"Chiunque, al fine di evadere le imposte... compie operazioni simulate... usando documenti falsi o altri mezzi fraudolenti..."
La Corte ha escluso che la fattispecie debba essere ricondotta all'art. 3 quando ricorrono i presupposti dell'art. 8: qui non si trattava della mera simulazione di operazioni da parte dell'utilizzatore bensì dell'emissione di fatture imputabili formalmente alla ditta dell'imputato.
Codice penale, art. 62, n. 4 (circostanza attenuante)
eventuale circostanza attenuante generica prevista nell'art. 62 cod. pen.
La Corte ha ricordato che la mancata richiesta specifica e motivata dell'applicazione dell'attenuante in appello impedisce di fondare un motivo di cassazione per carenza di motivazione: la richiesta formulata in modo generico e subordinato non impone al giudice d'appello una motivazione puntuale.
Codice di procedura penale, art. 616
"spese processuali" (art. 616 c.p.p.)
Articolo richiamato per la condanna alle spese di giudizio in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Utilizzata per valutare la mancanza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e nella quantificazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La consegna di blocchetti di fatture in bianco o l'autorizzazione al terzo a compilare fatture ideologicamente false può integrare l'"emissione" di fatture per operazioni inesistenti a carico del titolare formale della partita IVA.
- La distinzione tra il soggetto materialmente compilatore e il soggetto formalmente emittente non esclude la responsabilità dell'emittente: il documento resta riferibile alla ditta che lo emette formalmente.
- L'accertamento dell'inesistenza delle prestazioni può essere fondato su elementi oggettivi (mancanza di autorizzazioni, assenza di strutture o mezzi idonei, inesistenza di contabilità) e non è sindacabile in Cassazione quando la motivazione di merito è congrua e adeguata.
- Il dolo specifico richiesto dall'art. 8 (voler consentire a terzi l'evasione) può essere desunto dalla consapevolezza dell'inidoneità delle prestazioni dichiarate e dalla volontà di mettere a disposizione fatture false come mezzo per abbattere il carico fiscale, senza che sia necessario provare che il terzo abbia effettivamente realizzato l'evasione.
- Ogni annualità contestata costituisce fatto autonomo: la valutazione della prova deve essere riferita anno per anno, ma la Corte di legittimità non riesamina i fatti salvo vizi di motivazione manifesta.
- La mancata formulazione, in appello, di una richiesta specifica e puntuale di applicazione di una circostanza attenuante comporta la perdita della possibilità di censurare in Cassazione la mancata motivazione su quella circostanza.
- La Corte di Cassazione non riconsidera i risultati probatori ed i concreti accertamenti di merito se sostenuti da una motivazione coerente; i rilievi che riformulano la valutazione probatoria sono inammissibili.
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