Cassazione Civile, Sentenza n. 11474/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
I coniugi avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza, l’accertamento della proprietà di un alloggio di edilizia convenzionata in forza dell’atto di assegnazione del 1° dicembre 1992. La Corte d’appello aveva ritenuto illegittima la successiva revoca comunale dell’assegnazione, adottata con provvedimento n. 19112 del 1° dicembre 2008, dopo che la proprietà era stata trasferita agli assegnatari; aveva inoltre respinto la loro domanda risarcitoria e compensato le spese, richiamando la delicatezza delle questioni e la sovrapposizione dei rimedi giurisdizionali e amministrativi. Con il ricorso principale, i coniugi hanno dedotto un unico motivo, lamentando la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.: sostenevano che non sussistessero giusti motivi per compensare le spese e che la motivazione fosse generica. Il Comune ha proposto ricorso incidentale con due motivi: con il primo ha contestato la declaratoria d’illegittimità della revoca, sostenendo che gli artt. 12 e 18 della convenzione stipulata nel 1987 con la cooperativa, richiamati nell’atto di assegnazione, imponessero il divieto di lasciare l’alloggio disabitato per oltre sei mesi e consentissero la revoca anche dopo il trasferimento della proprietà; con il secondo ha lamentato che la Corte d’appello non avesse esaminato la richiesta di disapplicare il parere del Consiglio di Stato posto a fondamento del decreto presidenziale del 6 febbraio 2014, che aveva annullato la revoca comunale. I coniugi avevano eccepito la tardività dell’impugnazione incidentale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale: la domanda risarcitoria respinta in appello aveva determinato soccombenza reciproca, che legittimava la compensazione delle spese; il giudice aveva un ampio margine di apprezzamento, il cui limite è il divieto di porre spese a carico della parte interamente vittoriosa. Ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso incidentale, affermando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche rispetto a un capo autonomo e anche quando l’interesse a impugnare fosse preesistente, con la conseguenza che perde efficacia soltanto se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile. Ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi incidentali per carenza di specificità: il Comune non aveva esposto le argomentazioni del parere del Consiglio di Stato né indicato gli specifici errori di fatto o di diritto che avrebbero imposto la disapplicazione del parere e del conseguente decreto presidenziale. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
La soccombenza reciproca conseguente a tale rigetto consentiva, quindi, alla corte di appello un ampio margine di apprezzamento in ordine alla opportunità di compensare le spese; è fermo insegnamento di questa Corte, infatti, che, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (in termini, da ultimo, Cass. 10685/19).
La soccombenza reciproca consente al giudice di compensare le spese secondo un ampio margine di apprezzamento; il limite è che il carico non può essere posto, neppure in parte, sulla parte integralmente vittoriosa.
art. 111, comma 6, Cost.
Il motivo è infondato. La decisione della corte territoriale di compensare le spese risulta correttamente assunta, giacchè gli appellanti, odierni ricorrenti, non sono risultati completamente vittoriosi all’esito del giudizio di secondo grado, avendo la corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria da loro proposta.
Nel caso deciso, la motivazione sulla compensazione delle spese è stata ritenuta sufficiente in considerazione della soccombenza reciproca risultante dal rigetto della domanda risarcitoria.
al riguardo va qui data conferma e seguito alle ripetute pronunce di questa Corte che hanno chiarito come, in base al combinato disposto degli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (sentt. nn. 15483/08, 14609/14, 29593/18).
L’impugnazione incidentale tardiva è consentita anche se è scaduto il termine per quella principale, la parte ha prestato acquiescenza o l’impugnazione riguarda un capo autonomo per il quale l’interesse era già sorto; perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
al riguardo va qui data conferma e seguito alle ripetute pronunce di questa Corte che hanno chiarito come, in base al combinato disposto degli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (sentt. nn. 15483/08, 14609/14, 29593/18).
Nel quadro del combinato disposto con gli artt. 334 e 371 c.p.c., l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta con l’atto di costituzione dell’appellato e non è esclusa dalla preesistenza dell’interesse a impugnare un capo autonomo.
al riguardo va qui data conferma e seguito alle ripetute pronunce di questa Corte che hanno chiarito come, in base al combinato disposto degli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (sentt. nn. 15483/08, 14609/14, 29593/18).
Nel giudizio di cassazione l’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta con il controricorso anche dopo la scadenza del termine ordinario, secondo le condizioni indicate dalla Corte.
Con l’unico motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost., comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in cui la corte ambrosiana sarebbe incorsa compensando le spese di lite.
La decisione non enuncia un principio interpretativo autonomo sull’art. 360 c.p.c.; la disposizione è indicata quale riferimento processuale per la censura di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente, a quelli previsti per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, se dovuti.
In caso di rigetto del ricorso principale e declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La soccombenza reciproca, derivante anche dal rigetto di una domanda risarcitoria proposta dalla parte risultata vittoriosa su altre domande, attribuisce al giudice un ampio margine di apprezzamento sulla compensazione delle spese. Tale potere non consente di porre le spese, in tutto o in parte, a carico della parte integralmente vittoriosa.
- L’impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche se è scaduto il termine per l’impugnazione principale, se la parte ha prestato acquiescenza o se essa investe un capo autonomo rispetto al quale l’interesse a impugnare era preesistente. L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se quella principale è dichiarata inammissibile.
- Il ricorso per cassazione che chiede la disapplicazione di un parere o del provvedimento amministrativo conseguente deve confrontarsi specificamente con le ragioni dell’atto contestato, esponendone le argomentazioni e indicando gli errori di fatto o di diritto dedotti; la mera affermazione d’illegittimità, senza tale confronto, determina l’inammissibilità per carenza di specificità.
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