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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04523/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (donatario)

La controversia

Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro un ex amministratore dell'istituto e contro la figlia, chiedendo dichiararsi l'inefficacia della donazione con cui il primo aveva trasferito alla seconda la quota della metà indivisa di un immobile sito in Palermo. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame della donataria. In cassazione la figlia deduceva, con dieci motivi, anzitutto la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della coniuge del donante, sostenendo che, essendo i beni in comunione legale e avendo la coniuge partecipato all'atto, essa fosse litisconsorte necessaria. Contestava inoltre la possibilità di revocare un atto che avrebbe riguardato non una quota ideale ma l'intero bene comune, la pretesa applicazione dell'art. 1103 c.c. alla comunione legale, l'omessa pronuncia su specifiche censure e, in via ulteriore, questioni su credito litigioso, sospensione necessaria del giudizio revocatorio e prova del credito azionato. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i primi sei motivi, assorbendo i restanti, e ha affermato che, quando l'atto dispositivo riguarda un bene in comunione legale ed è atto di straordinaria amministrazione, la domanda revocatoria deve essere proposta anche nei confronti del coniuge non debitore che abbia partecipato all'atto, poiché il rapporto è inscindibile e la pronuncia incide sull'intero bene, non su una quota astratta. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, disponendo la previa integrazione del contraddittorio nei confronti della coniuge del donante.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai primi sei motivi, ritenendo assorbiti i restanti quattro. Ha cassato in relazione sia la sentenza della Corte d'appello sia quella di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., e ha rinviato al Tribunale di Palermo in diversa composizione per nuovo esame, previo contraddittorio nei confronti della coniuge del donante. Il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio è che la revocatoria di un atto dispositivo su bene in comunione legale, se atto di straordinaria amministrazione e compiuto con partecipazione di entrambi i coniugi, richiede la partecipazione al giudizio di entrambi, essendo il bene oggetto di una situazione giuridica unitaria e inscindibile, e non di una quota individualmente riferibile.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria è stata considerata esperibile anche contro l'atto di donazione di un bene in comunione legale, ma la domanda deve coinvolgere tutti i soggetti il cui rapporto giuridico è incisi dall'atto; l'inefficacia non può essere limitata a una quota astratta inesistente nella comunione legale.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per sostenere e poi accogliere l'eccezione di litisconsorzio necessario, in quanto la decisione sulla revocatoria incide su un rapporto inscindibile e richiede la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nella prospettazione del motivo per la rimessione al primo giudice in caso di nullità per difetto di contraddittorio.

  • art. 184 c.c.

    gli atti dispositivi di beni immobili in comunione legale compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili; la norma è letta come indice del carattere unitario e inscindibile della situazione giuridica in comunione legale e della necessità del consenso coniugale per gli atti di straordinaria amministrazione.

  • art. 180 c.c.

    è richiamato per distinguere amministrazione disgiuntiva per gli atti ordinari e amministrazione congiuntiva per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per gli atti di disposizione dei beni della comunione.

  • art. 1103 c.c.

    la Corte ne esclude l'applicazione alla comunione legale, perché in tale regime non vi sono quote ideali individuali come nella comunione ordinaria.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dai motivi per denunciare mancanza di motivazione, ma i relativi profili restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la Corte non esamina nel merito il relativo profilo perché assorbito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    sono le norme sul perimetro dei vizi di legittimità dedotti nei vari motivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale applicato alla trattazione del ricorso.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione della sentenza d'appello e di quella di primo grado.

  • art. 2652, comma 1, n. 5, c.c.

    richiamato con riferimento alla trascrizione della domanda revocatoria quando l'atto riguarda beni in comunione legale e deve essere contestato nei confronti di entrambi i coniugi.

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla sospensione necessaria del giudizio, poi assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova del credito, poi assorbito.

  • art. 12 prel. c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'interpretazione del concetto di credito litigioso, poi assorbito.

  • art. 14 prel. c.c.

    richiamato nel motivo relativo all'interpretazione del concetto di credito litigioso, poi assorbito.

  • art. 180 cod. civ.

    citato anche per ribadire il regime di amministrazione congiuntiva per gli atti straordinari.

Massime di principio

  • Nel regime di comunione legale tra coniugi, la quota non costituisce elemento strutturale del diritto: i coniugi sono solidalmente titolari dell'intero bene e non di quote ideali autonomamente aggredibili o disponibli.
  • L'azione revocatoria avente ad oggetto un atto dispositivo relativo a un bene in comunione legale, quando l'atto è di straordinaria amministrazione, deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti la cui sfera giuridica è incisa dall'atto, compreso il coniuge non debitore che vi abbia partecipato; altrimenti il giudizio è affetto da difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario.
  • La revocatoria di un atto su bene in comunione legale non può essere concettualizzata come colpente una 'quota' della metà del bene, poiché la garanzia del creditore riguarda l'intero bene e l'inefficacia, se accolta, investe l'atto nel suo complesso.
  • Per gli atti di straordinaria amministrazione nella comunione legale, il consenso dell'altro coniuge è necessario quale negozio autorizzativo; la sua incidenza sul perfezionamento dell'atto giustifica la partecipazione al giudizio di entrambi i coniugi quando si discuta della validità o inefficacia dell'atto stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUnioni civili e convivenzeInadempimento
RamiProcesso civileFamigliaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della provaNullità

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