Cassazione Penale, Sentenza n. 36036/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tavella ha impugnato l'ordinanza che ha respinto la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro, deducendo che non sono stati forniti indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizia intestazione dei beni in suo favore e sulla loro riconducibilità a Francesco D'Angelo. Ha contestato altresì la valutazione della sproporzione tra redditi e patrimonio (sottolineando l'assenza di analisi per singolo acquisto e del periodo di acquisizione), l'erronea applicazione di presunzioni proprie delle misure di prevenzione e la mancata considerazione della consulenza tecnica (Comberiati) e della disponibilita' diretta dei beni (possesso).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso nei limiti indicati: ha ricordato che, quando il sequestro è disposto su beni formalmente intestati a terzi, l'accusa è gravata dell'onere di provare la fittizia interposizione mediante elementi indiziari plurimi, gravi, precisi e concordanti e deve dimostrare la sproporzione con riferimento al momento di ciascun acquisto. Ha censurato il Tribunale del riesame per motivazione apparente circa l'attribuibilità a D'Angelo di molti beni intestati a Tavella (ad eccezione di una minima partecipazione societaria e di un'unità immobiliare), per non avere valutato l'epoca degli acquisti e l'effettiva attività lavorativa e per avere applicato impropriamente una presunzione di illiceità nei confronti del terzo. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata (in parte) e ha rinviato il procedimento al giudice di merito per un nuovo esame della riconducibilità dei cespiti a Francesco D'Angelo alla stregua dei principi indicati, con specifica considerazione della sproporzione temporalmente contestualizzata.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al sequestro finalizzato alla confisca: la Corte precisa che, quando il bene è formalmente intestato a terzi, l'accusa deve dimostrare la fittizia intestazione con elementi indiziari adeguati; non opera una presunzione automatica di illiceità in capo al terzo.
art. 12-sexies D.L. 306/1992 (legge antimafia)
La presunzione iuris tantum di illecita accumulazione prevista da questa disposizione vale nella speciale procedura prevista per la confisca allargata, ma non opera automaticamente nei confronti del terzo intestatario nel processo penale: per il terzo l'accusa resta gravata del normale onere probatorio.
artt. 125, 192 e 321 cod. proc. pen.
Riferimento ai criteri di ammissibilità e ai requisiti degli indizi richiesti (art.192 c.p.p. comma 2) e alla disciplina del sequestro; la Corte richiama la necessita' che gli indizi siano plurimi, gravi, precisi e concordanti.
Norma citata in relazione alla competenza per il nuovo giudizio in sede di rinvio (il provvedimento è stato annullato e rinviato al giudice di merito competente ai sensi delle regole di competenza previste dall'ordinamento processuale).
Massime di principio
- Quando un bene è formalmente intestato a un terzo, l'accusa deve provare la fittizia interposizione con indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente il solo rapporto di parentela.
- La valutazione della sproporzione tra redditi e patrimonio deve essere temporalmente contestualizzata: si confrontano le disponibilità del soggetto al momento di ciascun acquisto e non solo alla data del provvedimento cautelare.
- La presunzione di illecita accumulazione prevista per alcune fattispecie di confisca allargata non si estende automaticamente ai terzi intestatari nel processo penale; per questi ultimi permane l'onere accusatorio ordinario.
- La prova della disponibilità giuridica del bene da parte dell'imputato richiede una motivazione puntuale (possesso, ruoli societari, conferimenti anomali, flussi finanziari) e l'esame degli atti e delle consulenze tecniche; carenze in tali valutazioni possono determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- L'uso di elementi sintomatici (es. ripetute operazioni societarie, conferimenti anomali, gestione di imprese riconducibili allo stesso nucleo) può concorrere a formare il quadro indiziario, ma deve essere esplicitato e collegato in modo logico e circostanziato alla fittizia intestazione.
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