Cassazione Penale, Sentenza n. 20014/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: 1) violazione delle norme procedurali in materia di partecipazione e traduzione dell'imputato (richiamando artt. 178, comma 1 lett. c), 179, 127, 599 cod. proc. pen. e l'art. 23 della L. n. 176/2020), deducendo che non gli è stata assicurata la traduzione all'udienza camerale né è stato disposto il collegamento da remoto nonostante avesse tempestivamente richiesto la partecipazione, sostenendo che l'art. 23 della L. n.176/2020 sia norma speciale prevalente rispetto alla norma utilizzata dalla Corte per reiezione; 2) vizio nella valutazione della recidiva ai fini dell'aumento di pena (art. 99 cod. pen.): contestava che i precedenti fossero così remoti e la condotta così poco offensiva da non poter fondare una valutazione di maggiore pericolosità e l'aumento di pena per recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio perché il giudizio d'appello era stato deciso con 'trattazione cartolare' e in assenza di una tempestiva istanza di trattazione orale; pertanto non essendovi partecipazione in udienza non sussisteva l'obbligo di tradurre il detenuto o di disporre la sua presenza. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto generico e diretto a questioni di fatto non sindacabili in cassazione, confermando la motivazione del giudice d'appello secondo cui la recidiva era correttamente valutata per la omogeneità del reato di resistenza rispetto ai precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176 (commi 8 e 9)
La Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, le disposizioni emergenziali che consentono trattazioni non orali o modalità semplificate non imponevano la traduzione dell'imputato quando la decisione è stata adottata con trattazione 'cartolare' e non era stata avanzata per tempo una richiesta di udienza orale; quindi la norma non obbliga automaticamente alla presenza o traduzione del detenuto in assenza di partecipazione effettiva.
art. 23-bis (norma richiamata dalla Corte d'appello)
La Corte ha fatto riferimento alla norma applicabile per giustificare la reiezione della richiesta di traduzione/collegamento, ritenendo che le regole procedurali applicabili permettevano la decisione senza partecipazione se non era stata prospettata tempestivamente l'esigenza di trattazione orale.
artt. 178, comma 1 lett. c), 179, 127, 599 cod. proc. pen.
Tali disposizioni, richiamate dal ricorrente per far valere il diritto all'interpretazione/traduzione e alla partecipazione, sono state valutate dalla Corte come non violate alla luce della forma 'cartolare' del procedimento e dell'assenza di una tempestiva richiesta di udienza orale, per cui non è emersa una concreta lesione dei diritti difensivi.
La norma sulla recidiva aggravante è stata interpretata dalla Corte come applicata correttamente: la valutazione della recidiva ha rilevato l'omogeneità tra il reato attuale (resistenza a pubblico ufficiale) e i precedenti, e la motivazione del giudice d'appello è ritenuta congrua e ancorata a elementi di fatto, dunque non censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Se il procedimento è deciso con "trattazione cartolare" e non è stata presentata tempestivamente richiesta di udienza orale, la traduzione o la presenza fisica del detenuto all'udienza non è automaticamente dovuta.
- I motivi di ricorso che riguardano valutazioni di fatto (es. pacifica valutazione della recidiva, apprezzamento dell'offensività della condotta) sono in generale non sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice d'appello è logica e congrua.
- Per contestare l'applicazione della recidiva è necessario dimostrare l'illogicità, l'inconsistenza o l'assenza di elementi probatori alla base della decisione motivata; la mera affermazione della 'modesta offensività' del fatto non è sufficiente.
- Le norme emergenziali o che disciplinano procedure semplificate (es. disposizioni per trattazioni da remoto) non prevalgono automaticamente su altre norme: occorre valutare se le condizioni previste dalla norma speciale siano state effettivamente soddisfatte e se siano stati osservati i termini per richiedere la partecipazione.
- In cassazione rischiano di essere dichiarati inammissibili i ricorsi che sollevano questioni procedurali senza aver posto tempestivamente e formalmente le istanze necessarie nei gradi precedenti (p.es. richiesta di udienza orale).
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