Cassazione Penale, Sentenza n. 19525/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza per illeggibilità della sottoscrizione del giudice estensore e incomprensibilità di alcuni passaggi motivazionali; (2) violazione di norme processuali e dell'art. 6 CEDU per l'utilizzabilità, nonché la valutazione, della querela e delle dichiarazioni della persona offesa (Morganti) acquisite dopo il suo decesso per suicidio; (3) vizio di motivazione per mancato rilievo delle difformità tra le diverse dichiarazioni della persona offesa e il referto medico, discrepanze sulla presenza della borsa (da cui sarebbero state prelevate le chiavi) e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. Sul primo motivo: inammissibile e infondato perché l'illeggibilità della sottoscrizione non determina nullità della sentenza e gli errori ortografici non hanno reso incomprensibile la motivazione. Sul secondo motivo: manifesto infondatezza nell'affermare violazione CEDU; la lettura della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. è ammissibile quando la persona offesa è deceduta per causa oggettiva, e l'uso probatorio non viola l'art. 6 CEDU se non emerge intento di sottrazione al contraddittorio. Le critiche sulla valutazione comparata delle dichiarazioni sono inammissibili perché concernono il merito della valutazione probatoria. Sul terzo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza (non indicate o allegate le dichiarazioni della persona offesa richiamate) e per genericità della doglianza sulle attenuanti; la Corte territoriale ha motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche. Conseguenze: confermata la condanna di primo grado (pena già inflitta: 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 500 di multa per i reati unificati), il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Il requisito della sottoscrizione della sentenza non richiede che la firma sia leggibile o permetta di individuare il giudice: l'illeggibilità non determina nullità.
Limiti di deducibilità dei motivi in cassazione: le doglianze devono prospettare violazioni di legge; la mera critica della valutazione della prova o la mancanza di autosufficienza non sono deducibili ai sensi degli artt. 606 lett. b) e c).
Consente la lettura delle dichiarazioni della persona offesa quando sussiste impossibilità oggettiva (es. decesso); tali dichiarazioni possono essere utilizzate come prova senza necessariamente violare l'art. 6 CEDU se non emerge l'intento di sottrarsi al contraddittorio.
art. 6 CEDU
Il diritto al giusto processo non è automaticamente violato dall'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni di un deceduto se la sopravvenuta morte non è collegabile alla volontà di eludere il contraddittorio e la sentenza si fonda correttamente sulla prova.
Norma sulla valutazione della prova: la Corte sottolinea che contestazioni sulla valutazione sono, di regola, materia di merito non sindacabile in Cassazione se non invocate come violazione di legge deducibile.
Regola di giudizio del giudice (motivazione della sentenza): la sua presunta inosservanza non è automaticamente sanabile in cassazione se prospettata come malgoverno della valutazione senza specifica rilevanza di legge.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Conferma il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti che assume travisati.
Criteri per la determinazione della pena e riferimento agli elementi considerabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la concessione è discrezionale e va motivata specificamente.
Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'illeggibilità della sottoscrizione del giudice non determina la nullità della sentenza: la firma non deve necessariamente consentire l'identificazione del singolo giudice.
- La lettura in dibattimento delle dichiarazioni della persona offesa deceduta è ammissibile ai sensi dell'art. 512 c.p.p. quando il decesso rappresenta un'impossibilità oggettiva, senza automatica violazione dell'art. 6 CEDU, salvo prova che il decesso sia collegato a un intento di eludere il contraddittorio.
- In Cassazione non è sindacabile il mero apprezzamento critico della prova operato dal giudice di merito: le doglianze sulla valutazione probatoria devono essere impostate come violazioni processuali specifiche e deducibili secondo l'art. 606 c.p.p., altrimenti sono inammissibili.
- Il principio di autosufficienza del ricorso richiede che il ricorrente indichi e, quando necessario, alleghi gli atti fondamentali che si assume travisati; la mancata indicazione/produzione comporta inammissibilità del motivo.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede motivazione specifica: la semplice richiesta non basta a ribaltare una valutazione congrua della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19435/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →