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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19525/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità della sentenza per illeggibilità della sottoscrizione del giudice estensore e incomprensibilità di alcuni passaggi motivazionali; (2) violazione di norme processuali e dell'art. 6 CEDU per l'utilizzabilità, nonché la valutazione, della querela e delle dichiarazioni della persona offesa (Morganti) acquisite dopo il suo decesso per suicidio; (3) vizio di motivazione per mancato rilievo delle difformità tra le diverse dichiarazioni della persona offesa e il referto medico, discrepanze sulla presenza della borsa (da cui sarebbero state prelevate le chiavi) e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato. Sul primo motivo: inammissibile e infondato perché l'illeggibilità della sottoscrizione non determina nullità della sentenza e gli errori ortografici non hanno reso incomprensibile la motivazione. Sul secondo motivo: manifesto infondatezza nell'affermare violazione CEDU; la lettura della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. è ammissibile quando la persona offesa è deceduta per causa oggettiva, e l'uso probatorio non viola l'art. 6 CEDU se non emerge intento di sottrazione al contraddittorio. Le critiche sulla valutazione comparata delle dichiarazioni sono inammissibili perché concernono il merito della valutazione probatoria. Sul terzo motivo: inammissibile per difetto di autosufficienza (non indicate o allegate le dichiarazioni della persona offesa richiamate) e per genericità della doglianza sulle attenuanti; la Corte territoriale ha motivato congruamente il diniego delle attenuanti generiche. Conseguenze: confermata la condanna di primo grado (pena già inflitta: 1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 500 di multa per i reati unificati), il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Il requisito della sottoscrizione della sentenza non richiede che la firma sia leggibile o permetta di individuare il giudice: l'illeggibilità non determina nullità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti di deducibilità dei motivi in cassazione: le doglianze devono prospettare violazioni di legge; la mera critica della valutazione della prova o la mancanza di autosufficienza non sono deducibili ai sensi degli artt. 606 lett. b) e c).

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente la lettura delle dichiarazioni della persona offesa quando sussiste impossibilità oggettiva (es. decesso); tali dichiarazioni possono essere utilizzate come prova senza necessariamente violare l'art. 6 CEDU se non emerge l'intento di sottrarsi al contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    Il diritto al giusto processo non è automaticamente violato dall'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni di un deceduto se la sopravvenuta morte non è collegabile alla volontà di eludere il contraddittorio e la sentenza si fonda correttamente sulla prova.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulla valutazione della prova: la Corte sottolinea che contestazioni sulla valutazione sono, di regola, materia di merito non sindacabile in Cassazione se non invocate come violazione di legge deducibile.

  • art. 533 c.p.p.

    Regola di giudizio del giudice (motivazione della sentenza): la sua presunta inosservanza non è automaticamente sanabile in cassazione se prospettata come malgoverno della valutazione senza specifica rilevanza di legge.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Conferma il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e, se necessario, allegare gli atti che assume travisati.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e riferimento agli elementi considerabili per il riconoscimento delle attenuanti generiche: la concessione è discrezionale e va motivata specificamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'illeggibilità della sottoscrizione del giudice non determina la nullità della sentenza: la firma non deve necessariamente consentire l'identificazione del singolo giudice.
  • La lettura in dibattimento delle dichiarazioni della persona offesa deceduta è ammissibile ai sensi dell'art. 512 c.p.p. quando il decesso rappresenta un'impossibilità oggettiva, senza automatica violazione dell'art. 6 CEDU, salvo prova che il decesso sia collegato a un intento di eludere il contraddittorio.
  • In Cassazione non è sindacabile il mero apprezzamento critico della prova operato dal giudice di merito: le doglianze sulla valutazione probatoria devono essere impostate come violazioni processuali specifiche e deducibili secondo l'art. 606 c.p.p., altrimenti sono inammissibili.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso richiede che il ricorrente indichi e, quando necessario, alleghi gli atti fondamentali che si assume travisati; la mancata indicazione/produzione comporta inammissibilità del motivo.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede motivazione specifica: la semplice richiesta non basta a ribaltare una valutazione congrua della pena.

Testo integrale

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