Cassazione Penale, Sentenza n. 2583/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina (14/03/2022) che aveva esaminato l'ordinanza del GIP di Patti del 31/01/2022 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati indicati negli artt. 56, 629 comma 3 e 423 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, e lamentava l'omessa riqualificazione del reato di estorsione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.
La decisione
Con atto depositato il 4/10/2022 il procuratore speciale del CATALFAMO ha dichiarato la rinuncia al ricorso per cassazione a seguito della modifica della misura cautelare applicata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la intervenuta e rituale rinuncia; dunque la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari né sulla riqualificazione del reato.
Norme richiamate
Norma citata come riferimento alla partecipazione o al concorso di persone nel reato (articolo indicato tra i capi d'imputazione); nel provvedimento non è stata fatta valutazione sul merito a causa della rinuncia.
Norma sostanziale richiamata come uno dei delitti per cui era stata disposta la custodia cautelare; la Corte non ha approfondito gli elementi di fatto relativi a tale disposizione per effetto della declaratoria di inammissibilità.
Ulteriore norma sostanziale indicata tra i capi d'imputazione; anch'essa non è stata oggetto di valutazione di merito nella sentenza per la rinuncia al ricorso.
Norma richiamata dal ricorrente quale possibile riqualificazione del reato (estorsione riqualificata ai sensi dell'art. 393); la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza di questa censura perché il giudizio è stato estinto per rinuncia.
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Norma procedurale applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione in presenza di rinuncia rituale del ricorrente; effetto immediato è che il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure sollevate.
- La modifica della misura cautelare può indurre il difensore o il procuratore speciale a rinunciare all'impugnazione; prima di rinunciare va valutato se si voglia invece ottenere una pronuncia di principio utile per il futuro.
- Se si censura la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in cassazione, è necessario fornire argomentazioni e puntuali riferimenti di fatto e di diritto perché, in mancanza di decisione di merito, tali questioni restano irrisolte.
- La mancata riqualificazione del reato va sollevata tempestivamente e con motivazione: la rinuncia processuale rende impossibile ottenere una verifica giudiziale di tali questioni.
- Le questioni di ammissibilità procedurale (es. rinuncia, difetto di forma) sono decisive: prima di depositare una rinuncia occorre verificare gli effetti processuali e strategici, perché la rinuncia estingue il rimedio impugnatorio.
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