Cassazione Penale, Sentenza n. 2583/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina (14/03/2022) che aveva esaminato l'ordinanza del GIP di Patti del 31/01/2022 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati indicati negli artt. 56, 629 comma 3 e 423 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, e lamentava l'omessa riqualificazione del reato di estorsione nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.
La decisione
Con atto depositato il 4/10/2022 il procuratore speciale del CATALFAMO ha dichiarato la rinuncia al ricorso per cassazione a seguito della modifica della misura cautelare applicata. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la intervenuta e rituale rinuncia; dunque la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla gravità indiziaria, sulle esigenze cautelari né sulla riqualificazione del reato.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Norma citata come riferimento alla partecipazione o al concorso di persone nel reato (articolo indicato tra i capi d'imputazione); nel provvedimento non è stata fatta valutazione sul merito a causa della rinuncia.
art. 629 comma 3 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata come uno dei delitti per cui era stata disposta la custodia cautelare; la Corte non ha approfondito gli elementi di fatto relativi a tale disposizione per effetto della declaratoria di inammissibilità.
art. 423 cod. pen.
Ulteriore norma sostanziale indicata tra i capi d'imputazione; anch'essa non è stata oggetto di valutazione di merito nella sentenza per la rinuncia al ricorso.
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente quale possibile riqualificazione del reato (estorsione riqualificata ai sensi dell'art. 393); la Corte non si è pronunciata sulla fondatezza di questa censura perché il giudizio è stato estinto per rinuncia.
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Norma procedurale applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione in presenza di rinuncia rituale del ricorrente; effetto immediato è che il ricorso non è stato esaminato nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure sollevate.
- La modifica della misura cautelare può indurre il difensore o il procuratore speciale a rinunciare all'impugnazione; prima di rinunciare va valutato se si voglia invece ottenere una pronuncia di principio utile per il futuro.
- Se si censura la gravità indiziaria e le esigenze cautelari in cassazione, è necessario fornire argomentazioni e puntuali riferimenti di fatto e di diritto perché, in mancanza di decisione di merito, tali questioni restano irrisolte.
- La mancata riqualificazione del reato va sollevata tempestivamente e con motivazione: la rinuncia processuale rende impossibile ottenere una verifica giudiziale di tali questioni.
- Le questioni di ammissibilità procedurale (es. rinuncia, difetto di forma) sono decisive: prima di depositare una rinuncia occorre verificare gli effetti processuali e strategici, perché la rinuncia estingue il rimedio impugnatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →