Cassazione Penale, Sentenza n. 15126/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società ricorrenti impugnavano la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Bologna che aveva riformato la condanna di primo grado per contraffazione (art. 474 c.p.) e ricettazione; contestavano il vizio di motivazione per travisamento della prova: la Corte territoriale avrebbe dato rilievo decisivo ad una fattura di acquisto (ritenuta regolare e a prezzo congruo) senza che tale documento risultasse adeguatamente analizzato nel fascicolo e senza specificare il prezzo complessivo o il numero di pezzi cui si riferiva, e senza confrontarsi con le deposizioni e con gli altri elementi (quantità enorme di merce, modalità di esposizione e confezionamento, presenza di numerosi marchi di proprietari diversi) che nel giudizio di primo grado avevano indiziato la consapevolezza della contraffazione da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata. Ha spiegato che la Corte d'Appello non ha osservato l'obbligo della "motivazione rafforzata" richiesto quando si riforma in senso assolutorio una decisione di primo grado: non ha dato conto, con passaggi logici puntuali, della diversa valutazione delle prove dichiarative che avevano sorretto la condanna, si è limitata a valorizzare oncora una fattura senza specificarne il contenuto e senza spiegare perché detta fattura fosse idonea a escludere il dolo. La Cassazione ha inoltre ricordato che la regolarità fiscale di una compravendita non esclude di per sé l'illiceità dell'operazione. Perciò la vicenda è stata rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, con rimessione della liquidazione delle spese per questo grado di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo del reato di contraffazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali per cui l'imputato era stato condannato in primo grado
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza come normativa che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte precisa che l'obbligo di motivazione rafforzata dell'appello prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria prevista da questa norma
Norma invocata per disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017; Sez. 2, n. 15080 del 12/01/2012)
Sezioni indicate nella motivazione della sentenza impugnata
Richiami di principio: obbligo della motivazione rafforzata in caso di riforma in appello, necessità di confrontarsi con le prove dichiarative decisive, e principio secondo cui la regolarità fiscale della compravendita non esclude di per sé l'illiceità dell'operazione
Massime di principio
- Quando l'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado è obbligatoria una motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve esplicitare i passaggi logici che giustificano una diversa valutazione delle stesse prove dichiarative valutate dal primo giudice
- La produzione di una fattura o di altri documenti fiscali che attestino un "regolare acquisto" non è di per sé sufficiente ad escludere la consapevolezza della contraffazione; il documento va analizzato nel suo contenuto e confrontato con il restante materiale probatorio
- Quantità rilevanti di merce e la presenza contemporanea di più marchi noti appartenenti a titolari diversi costituiscono elementi indiziari importanti che possono far ritenere la conoscenza o la riconoscibilità della natura contraffatta dei prodotti da parte di un operatore professionale
- Il giudice d'appello, per riformare la sentenza di primo grado, deve esplicitare perché ritiene meno credibili o meno decisivi gli elementi su cui si è basata la condanna; la mancanza di questo confronto può determinare l'annullamento da parte della Cassazione e il rinvio per nuovo giudizio
- In casi analoghi, ove la motivazione dell'appello sia ritenuta carente o illogica, la Cassazione tende a disporre l'annullamento con rinvio e a rimandare la valutazione sia degli aspetti penali sia delle conseguenti statuizioni civili al giudice competente
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