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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33911/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) per l´attribuzione all´imputato di una e-mail non firmata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto prevedibile la condivisione della e-mail (quindi comunicazione a più persone) nonostante la diffusione fosse avvenuta tramite l´addetto allo smistamento della posta e l´e-mail fosse indirizzata a una casella istituzionale; (3) vizio di motivazione in relazione agli artt. 51 e 59, comma 4, cod. pen., per avere escluso la continenza delle espressioni usate nella e-mail ritenendole invece mera critica e non diffamazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati sia perché replicavano censure di merito senza rilevare vizi concreti nel percorso decisorio sia perché chiedevano una rivalutazione dei fatti. La Corte ha confermato che: (a) la e-mail era riconducibile all´account collegato al numero personale del Soriani e l´omessa indicazione di eventuali terzi utilizzatori ha rafforzato l´attribuzione; (b) l´invio a una casella istituzionale e l´assenza di diciture come "riservata" o "confidenziale" rendevano prevedibile, ex ante, una possibile consultazione da più soggetti; (c) il contenuto superava i limiti della legittima critica perché conteneva espressioni offensive non sorrette da fatti obiettivi o da verità putativa. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Rimangono operative le condanne di primo grado (multa di euro 400,00, spese e risarcimento) confermate in appello.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma qualificata come fattispecie di diffamazione; la Corte ha ritenuto sussistente l´offesa all'onore e alla reputazione (animus diffamandi) in quanto le espressioni usate insinuavano la disonestà e l'inidoneità del Mazzini a ricoprire la carica, intaccandone la stima presso associati e cittadini.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di criteri di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che l´applicazione dei criteri di valutazione fosse coerente e non viziata, integrando la motivazione d´appello con quella di primo grado quando le decisioni concordano.

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che definiscono i motivi di cassazione richiamati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure inutilmente replicative e prive di concreto rilievo ai fini della legittimità.

  • art. 51 cod. pen.

    Riferimento nella censura relativa alle cause di giustificazione/diritto di critica; la Corte ha ritenuto non applicabile l'esimente invocata poiché le espressioni non si limitavano a critica contenuta e verificabile, ma superavano il requisito della continenza.

  • art. 59, comma 4, cod. pen.

    Riferito nel motivo relativo alla valutazione delle circostanze e della continenza; la Corte ha ritenuto che le circostanze non giustificassero o attenuassero la responsabilità dato il carattere offensivo e non verificato delle affermazioni.

Massime di principio

  • L'assenza di firma autografa non esclude l'attribuzione di una comunicazione se esistono elementi istruttori convergenti (es. account riconducibile, collegamento a numero di cellulare, omissione di indicazione di terzi utilizzatori).
  • L'invio a una casella istituzionale o collettiva e l'assenza di indicazioni di riservatezza (es. "riservata", "confidenziale") rendono prevedibile la consultazione da parte di più soggetti: può sussistere la "comunicazione con più persone" anche via e-mail indirizzata originariamente a una sola casella.
  • Il diritto di critica tutela giudizi espressi in termini coerenti e verificabili; non copre espressioni gratuite, offensivi e non sorrette da fatti obiettivi o verità putativa. Quando le parole mirano a intaccare la stima pubblica senza fondamento, ricorre la diffamazione.
  • La Cassazione non riconsidera i fatti in termini di merito ma valuta la correttezza logico-giuridica e la motivazione: se primo e secondo grado formano un corpo argomentativo coerente, è difficile ottenere accoglimento in Cassazione.
  • In sede di prevenzione di rischi giudiziari, chi invia comunicazioni potenzialmente offensive dovrebbe: a) evitare affermazioni non verificate; b) usare linguaggio controllato e documentare fatti; c) indicare la riservatezza se la comunicazione non è destinata a diffusione.

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