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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25969/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna a mesi otto di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, commessa a Palermo il 13/06/2023. I motivi di ricorso erano due e censuravano, in modo ritenuto generico, la valutazione dei giudici di merito sugli elementi indiziari relativi alla sua assenza dall'abitazione in cui gli operanti lo cercavano e bussavano ripetutamente. La Corte territoriale aveva valorizzato il dato logico per cui, se l'imputato fosse stato in casa, avrebbe sentito il campanello insistito per circa venti minuti e gli altri rumori prodotti dagli operanti. In cassazione si lamentava sostanzialmente una diversa lettura di tali elementi di fatto, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero in sostanza le censure già dedotte in appello e si risolvessero in contestazioni meramente assertive e controvalutative della ricostruzione di merito, senza una critica puntuale della sentenza impugnata né l'indicazione di specifici vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; il testo non consente di ricavare ulteriori profili interpretativi sostanziali sulla fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure già formulate in appello, senza una critica specifica e puntuale alle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Non è consentito in cassazione proporre una mera controvalutazione del materiale probatorio o degli indizi valorizzati dai giudici di merito, quando la motivazione sia logica e non presenti specifici vizi denunciabili.
  • Le valutazioni di fatto sorrette da un percorso argomentativo coerente e logicamente sviluppato non sono sindacabili in cassazione se il ricorso non evidenzia concreti errori di diritto o macroscopiche illogicità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ipotesi di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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