Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32895/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per furto (art. 624 c.p. con le aggravanti degli artt. 625 n.2 e n.7), fondata su due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 624 c.p.) per carenza di idonea ricostruzione della colpevolezza alla luce delle dichiarazioni dell'imputato; (2) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 69 e 131-bis c.p.) per omissione di adeguata valutazione circa la causa di non punibilità ex art. 131-bis e per mancata motivazione sulla non applicazione del beneficio della non menzione

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla questione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e al beneficio della non menzione: ha annullato la sentenza impugnata in tali parti e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio su quei punti. Ha rilevato che la Corte di merito aveva erroneamente fatto riferimento alla pena edittale del furto consumato anziché alla pena ridotta per il tentativo (applicando la riduzione di cui all'art. 56 c.p.), e quindi non aveva adeguatamente valutato la compatibilità della fattispecie con la non punibilità per particolare tenuità del fatto; inoltre non era stata motivata la mancata concessione della non menzione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto mirava a una rinnovata valutazione dei fatti (il ricorrente era stato sorpreso con una tenaglia e un cavo vicino a materiali elettrici), cioè criticava la ricostruzione probatoria dei giudici di merito

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; utilizzata per qualificare il fatto contestato e come riferimento per la determinazione della pena edittale

  • art. 625 n.2 e n.7 cod. pen.

    Aggravanti del furto contestate (circostanze aggravanti rese note nella fattispecie) utilizzate per il quadro normativo della condanna

  • art. 56 cod. pen.

    Prevede la riduzione di pena per il tentativo; la Corte ha richiamato l'obbligo di applicare tale riduzione per individuare correttamente la pena massima applicabile e verificare la compatibilità con l'art. 131-bis

  • art. 69 cod. pen.

    Norma richiamata in connessione con le misure di clemenza/benefici (nel testo contestato in relazione alla non menzione), la cui applicazione deve essere motivata

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha stabilito che la verifica della sua sussistenza richiede prima la corretta determinazione della pena massima (tenendo conto della riduzione per tentativo) e una motivazione specifica dell'organo di merito

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Comma del codice di procedura penale che individua i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione); il ricorso invocava tali censure in relazione alla mancanza di adeguata motivazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso in Cassazione e la sua richiamata denota che il ricorso era proposto nei limiti consentiti per la cassazione

Massime di principio

  • Quando si valuta l'astrazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, il giudice deve prima determinare correttamente la pena massima concreta applicabile: per i tentativi occorre applicare la riduzione prevista dall'art. 56 prima di verificare la compatibilità con la tenuità del fatto
  • Il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis o di benefici connessi (es. non menzione) richiede motivazione specifica e non generica: l'omissione configura vizio che legittima annullamento limitato e rinvio per nuovo esame
  • La Corte di Cassazione non è sede per una semplice rivalutazione del fatto probatorio: i motivi che si risolvono in una rinnovata valutazione delle emergenze probatorie sono, di regola, inammissibili in questa sede
  • Se l'imputato è stato sorpreso con strumenti atti al reato e connessi materiali nei pressi, la valutazione di responsabilità materiale è solitamente rimessa al giudice di merito; però eventuali errori di diritto o di motivazione rilevabili sulla carta possono essere censurati in Cassazione
  • Il giudice d'appello deve esplicitare, in caso di critica sulle circostanze attenuanti o sulla prevalenza/ equivalenza di circostanze, perché ritiene prevalenti le aggravanti rispetto alle attenuanti, soprattutto se il difensore invoca comportamenti collaborativi o elementi che possano giustificare benefici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.