Cassazione Civile, Ordinanza n. 34735/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva rigettato l'appello dell'ente e confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'ICI dovuta per l'anno 2007 in relazione al possesso di aree edificabili. La società contribuente ha resistito e, in via pregiudiziale, ha dedotto di aver definito la lite mediante la procedura di definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 16, con domanda presentata il 23 maggio 2019 e pagamento integrale dell'importo dovuto in unica rata. La questione esaminata dalla Corte è stata quindi se la definizione agevolata, unita al mancato deposito dell'istanza di trattazione, avesse determinato l'estinzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia rientrava tra quelle definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, in quanto Roma Capitale aveva esteso con propria deliberazione la disciplina di favore alle controversie tributarie aventi ad oggetto l'ICI. Poiché la contribuente aveva versato quanto dovuto e non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto, la Corte ha dichiarato perfezionata la causa estintiva del giudizio. Il processo è stato quindi dichiarato estinto; le spese sono state compensate tra le parti e non è stato disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2-ter
controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ... possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia
la Corte richiama la disposizione come base della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, ove ricorrano i presupposti di legge.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10
Le controversie definibili non sono sospese ... Se entro tale data il contribuente deposita ... copia della domanda di definizione e del versamento ... il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020
la Corte considera che il deposito della domanda e del versamento attivi la sospensione e la successiva verifica dell'eventuale estinzione per mancata istanza di trattazione.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12
L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ... Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni
la Corte lo menziona come parte della disciplina procedurale della definizione agevolata, senza che nel caso concreto risultasse un diniego.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 ... il processo è dichiarato estinto ... Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
la Corte applica questa norma ritenendo che, in assenza di istanza di trattazione dopo il perfezionamento della definizione, il giudizio si estingua automaticamente.
d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma 16
la Corte richiama la disposizione in combinato con la deliberazione comunale che ha esteso la definizione agevolata alle controversie in cui è parte Roma Capitale.
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude, nella specie, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il giudizio si è estinto per iniziativa della parte controricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria produce l'estinzione del giudizio quando il contribuente abbia presentato domanda nei termini e abbia effettuato il pagamento dovuto, purché non venga poi depositata l'istanza di trattazione entro il termine previsto.
- La mancata istanza di trattazione, dopo il perfezionamento della definizione agevolata, comporta l'estinzione del processo senza necessità di ulteriori valutazioni sul merito della pretesa tributaria.
- Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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