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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08769/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsità in atto pubblico e uso di atto falso, in relazione agli artt. 477 e 482 c.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo, in sintesi, due motivi: con il primo ha lamentato il difetto di motivazione della sentenza d'appello per non avere rilevato d'ufficio la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la motivazione sarebbe stata lacunosa; con il secondo ha riproposto censure già formulate in appello, contestando la tenuta della motivazione della sentenza impugnata. La memoria difensiva depositata non ha introdotto argomenti idonei a superare il vaglio preliminare di ammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la dedotta omissione del rilievo officioso della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se il ricorrente indichi i presupposti concreti che rendano decisiva la lacuna motivazionale; nel caso di specie, invece, non emergeva con evidenza tale omissione e la condotta era descritta come connotata da particolare scaltrezza, mentre le allegazioni difensive erano generiche. Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità, poiché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello, senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato oggetto di condanna, in concorso con l'art. 482 c.p.

  • art. 482 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come base del reato oggetto di condanna, in concorso con l'art. 477 c.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato quale parametro per il dovere del giudice di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità, inclusa la particolare tenuità del fatto, quando i presupposti risultino evidenti.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato dalla difesa quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che la sua mancata considerazione è censurabile solo se il ricorrente allega elementi concreti e decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è deducibile il vizio di motivazione per omesso rilievo officioso della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto solo se il ricorrente indichi in modo specifico i presupposti di fatto e di diritto che rendono plausibile e decisiva tale omissione.
  • La censura è inammissibile quando si risolve in affermazioni generiche, non ancorate agli elementi concreti della vicenda e incapaci di mostrare una reale lacuna motivazionale della sentenza impugnata.
  • È privo di specificità il motivo di ricorso che ripropone senza confronto critico le stesse doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dalla motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è sufficiente una mera reiterazione delle censure di merito: il ricorrente deve confrontarsi con le rationes decidendi della decisione impugnata per evitare la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

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