Cassazione Civile, Ordinanza n. 27934/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, un creditore intervenuto ha proposto opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto; il tribunale ha accolto l'opposizione, riconoscendo al creditore opponente il diritto a partecipare alla distribuzione in quanto titolare di crediti privilegiati. Il consorzio agrario, contro tale decisione, ha proposto appello, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile sul rilievo che si trattava di opposizione agli atti esecutivi in sede distributiva, soggetta al regime dell'art. 617 c.p.c. e quindi definibile in primo grado con ricorso immediatamente cassabile ai sensi dell'art. 111 Cost., non appellabile ex art. 618 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha dedotto nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 618, comma 2, c.p.c. e violazione dell'art. 323 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che sarebbe stato operante il principio dell'apparenza: il tribunale avrebbe qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione, come desumibile dall'epigrafe della sentenza di primo grado, dove compariva l'indicazione di opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., benché la stessa controparte avesse evidenziato che si trattava di opposizione distributiva ex artt. 512 e 617 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il principio dell'apparenza opera solo se il giudice a quo abbia espresso una qualificazione specifica e univoca della domanda; nella specie, l'epigrafe della decisione di primo grado era una mera indicazione generica e nella motivazione non vi era alcuna esplicita qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione. Pertanto correttamente la Corte d'appello aveva riqualificato la controversia e dichiarato inammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la controversia fosse una opposizione agli atti esecutivi in sede distributiva, soggetta alle forme e ai termini dell'art. 617 c.p.c., sicché la sentenza di primo grado non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione in sede distributiva, avanzata avverso l'ordinanza dichiarativa dell'esecutività del piano di riparto
l'opposizione distributiva rientra nell'opposizione agli atti esecutivi e segue forme e termini propri dell'art. 617, comma 2, c.p.c.
per espressa disposizione dell'art. 512, comma 1, c.p.c., è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.
la contestazione sul riparto delle somme nella distribuzione forzata è soggetta al rito delle opposizioni agli atti esecutivi
la sentenza che la definisce in primo grado non è appellabile
nelle opposizioni agli atti esecutivi la decisione di primo grado non è appellabile, ma è impugnabile nei modi previsti dalla legge, secondo il regime richiamato dalla Corte
art. 111 Cost.
solo direttamente ricorribile per cassazione
quando la sentenza definisce un'opposizione agli atti esecutivi, il rimedio esperibile è il ricorso straordinario per cassazione
violazione dell'art. 323 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della denunciata nullità della sentenza di appello
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza di appello come vizio deducibile con ricorso per cassazione
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
trattazione in camera di consiglio
la causa è stata trattata in camera di consiglio poiché ritenuta manifestamente infondata dal relatore
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
sussistenza dei presupposti processuali
in caso di rigetto dell'impugnazione sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il principio dell'apparenza nell'individuazione del mezzo di impugnazione opera solo se il giudice di primo grado abbia effettivamente e specificamente qualificato l'azione proposta; una mera intestazione o indicazione generica della controversia non è sufficiente a vincolare la parte nella scelta del rimedio.
- Nelle controversie di distribuzione del ricavato dell'espropriazione immobiliare, l'opposizione avverso l'ordinanza che dichiara esecutivo il piano di riparto è soggetta al regime dell'opposizione agli atti esecutivi e alle forme e termini dell'art. 617 c.p.c.
- Quando la decisione di primo grado non contiene un'esplicita qualificazione della domanda, la qualificazione giuridica deve essere effettuata dal giudice dell'impugnazione, il quale può dichiarare inammissibile l'appello se la controversia è in realtà sottratta al grado di appello.
- Per invocare validamente l'apparenza sul mezzo di impugnazione, non basta che l'epigrafe della sentenza contenga un'etichetta processuale: occorre una qualificazione univoca, riconoscibile dalla motivazione o da un chiaro contenuto decisorio.
- La reiezione dell'impugnazione comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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