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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04355/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 relativo all’immobile in cui risiedeva a Bari, sostenendo di aver diritto all’esenzione per abitazione principale. I giudici di merito hanno accolto il ricorso, ritenendo non provato dal Comune che il coniuge della contribuente fosse proprietario di altro immobile e che avesse fruito di agevolazioni fiscali per altra abitazione, nonché non dimostrato il carattere fittizio della residenza anagrafica e alcun intento elusivo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 e sostenendo che il coniuge della contribuente sarebbe proprietario di un immobile in Roma, ove risiedeva e per cui avrebbe goduto dell’esenzione per abitazione principale nel 2009; pertanto, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente consentito al nucleo familiare di beneficiare di due esenzioni per due diverse abitazioni entrambe qualificate come principali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, i quali avevano escluso la prova della proprietà dell’altro immobile e dell’ulteriore presupposto dell’agevolazione. La censura, quindi, non attaccava una regola giuridica ma il giudizio di merito sulle risultanze probatorie. La Corte ha anche richiamato il principio della doppia conforme: essendovi decisione conforme di primo e secondo grado, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. sarebbe comunque inammissibile se non indicasse le diverse ragioni di fatto poste a base delle due pronunce. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del mutato quadro normativo derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022 in tema di abitazione principale; inoltre è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.

    Il motivo di ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge, ma non può essere usato per sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ.

    Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 8 d.lgs. n. 504 del 1992

    art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma invocata dal ricorrente per contestare il riconoscimento dell’esenzione ICI per abitazione principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto la previsione richiamata per l’ulteriore contributo unificato.

  • Corte cost. n. 209 del 2022

    tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022

    La modifica del quadro normativo in tema di abitazione principale ha inciso sulla rilevanza delle circostanze del giudizio, giustificando la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile, sotto la veste formale di violazione di legge, una censura che si risolva nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare un riesame del merito, essendo limitato all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti.
  • Nelle ipotesi di doppia conforme, il ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Quando un mutamento giurisprudenziale o costituzionale interviene in corso di causa e incide sulla disciplina applicabile, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpostazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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