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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34583/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato il reclamo ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 21/01/2022 del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), il controllo auditivo (ascolto) dei colloqui visivi della detenuta per tre mesi. La ricorrente lamentava che conversazioni con i familiari, prive di rilevanza pericolosa, fossero state riportate nel decreto di proroga del regime 41-bis (divulgazione) e che ciò costituisse violazione della libertà e segretezza delle conversazioni (anche alla luce dell'art. 15 Cost.), nonché che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sul reclamo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui, nel regime 41-bis, si applicano regole più restrittive sui colloqui (compreso l'obbligo di controllo auditivo e registrazione previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria) e che la giurisprudenza di legittimità non consente al Tribunale di sorveglianza di disapplicare il provvedimento ministeriale/ministeriale-limitativo dei colloqui salvo vizio di motivazione grave. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 35-bis

    Predispone il reclamo contro provvedimenti amministrativi penitenziari; tuttavia, nel contesto del 41-bis il sindacato giurisdizionale è limitato e non consente di disapplicare facilmente le misure speciali se fondate su esigenze di sicurezza

  • Ordinamento penitenziario, art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b)

    Prevede regole più restrittive per i detenuti sottoposti al regime differenziato 41-bis, inclusa la possibilità/obbligo di controllo auditivo e registrazione dei colloqui visivi e telefonici, se autorizzati dall'Autorità giudiziaria, a tutela dell'ordine e della sicurezza

  • Ordinamento penitenziario, art. 69, comma 6, lett. b)

    Norma richiamata nel ricorso (attinente a limiti ai colloqui e relative modalità); nella decisione è richiamata come parte del quadro normativo che consente restrizioni nel regime speciale

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 15

    Garantisce la libertà e la segretezza delle comunicazioni; tuttavia la Corte osserva che tale garanzia può trovare limitazioni giustificate da esigenze di sicurezza nel contesto del regime 41-bis, purché tali limitazioni siano normativamente previste e autorizzate dall'Autorità giudiziaria

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e, in caso di ricorso manifestamente infondato, la condanna a favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49274 del 12/11/2004, Paviglianiti)

    Affermata la correttezza delle limitazioni imposte dal 41-bis al numero e alla durata dei colloqui; principio che impedisce al Tribunale di sorveglianza di disapplicare i provvedimenti ministeriali 41-bis salvo comprovati vizi di motivazione

Massime di principio

  • Se il detenuto è sottoposto al regime 41-bis, valgono regole più restrittive sui colloqui: l'autorità può prevedere controllo auditivo e registrazione, previa autorizzazione giudiziaria, per esigenze di ordine e sicurezza.
  • Il diritto alla riservatezza delle conversazioni (art. 15 Cost.) non è assoluto: può essere limitato da norme che perseguono esigenze di sicurezza penitenziaria nel rispetto delle previste forme di autorizzazione e motivazione.
  • Il reclamo ai sensi dell'art. 35-bis L. 354/1975 resta il rimedio contro provvedimenti penitenziari, ma il sindacato giurisdizionale è ristretto nel caso di misure 41-bis; per avere successo il ricorso deve dimostrare vizi di legge o di motivazione non meramente formali.
  • Il Tribunale di sorveglianza non può agevolmente disapplicare provvedimenti ministeriali/di regime 41-bis basati su esigenze di sicurezza: occorrono elementi probanti che il provvedimento sia infondato o irragionevole.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); conviene valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni.

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