Sentenza del 23/01/2019 n. 1774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa per omessi versamenti relativi all’anno d’imposta 2005, a seguito della liquidazione delle imposte sulla dichiarazione della società. La contribuente ne aveva contestato la mancata notificazione degli atti presupposti e la carenza di sottoscrizione. La CTP di Brescia aveva respinto il ricorso; la CTR, con sentenza n. 137/65/12, aveva accolto l’appello e annullato la cartella, ritenendo non provata la notifica degli atti presupposti e necessarie le sottoscrizioni del responsabile dell’ente emittente e del direttore dell’ufficio accertatore. L’Agenzia ha proposto tre motivi: mancata considerazione delle regole sulla comunicazione conseguente al controllo automatico; erronea affermazione che la cartella debba essere sottoscritta; erronea estensione del vizio di sottoscrizione al ruolo. Equitalia ha proposto ricorso incidentale, sostenendo anch’essa che la sottoscrizione della cartella non è necessaria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia e quello incidentale di Equitalia. Ha stabilito che la sottoscrizione della cartella non è necessaria quando la legge non la prevede espressamente e l’intestazione consente di identificare con certezza l’autorità da cui proviene; non è necessaria neppure la notificazione preventiva del ruolo. Nel caso di liquidazione delle imposte sulla dichiarazione, la pretesa deriva dalla dichiarazione stessa e la cartella può costituire il primo atto notificato. Inoltre, la mancata indicazione o notificazione di atti presupposti non comporta automaticamente la nullità: la contribuente, pur avendo impugnato la cartella e contestato puntualmente la pretesa, non aveva allegato e provato uno specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Spese dei due gradi di merito compensate; la società è stata condannata alle spese di Cassazione: 17.000 euro oltre S.P.A.D. in favore dell’Agenzia delle Entrate e 17.000 euro, oltre spese generali del 15% e accessori di legge, in favore di Equitalia Nord S.p.A. Decisione del 20 settembre 2018, depositata il 23 gennaio 2019.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonchè l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice.
La cartella non deve recare la firma dell’esattore se il modello previsto non la richiede e se intestazione e contenuto permettono di identificarne provenienza e causale.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinchè il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica della L. 27 luglio 2000 n. 212, art. 7, comma 1, c.d. Statuto del contribuente-sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione.
La cartella deve esporre gli elementi necessari a controllare la correttezza dell’imposizione. Può motivare per relationem, ma deve indicare gli estremi dell’atto richiamato e della sua notificazione o pubblicazione; l’allegazione non è necessaria se il contribuente ne ha già avuto integrale e legale conoscenza.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
La disposizione consente alla Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e ricorrendone i presupposti, di decidere la causa nel merito. La Corte l’ha applicata rigettando direttamente il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è nulla per la sola assenza di una firma, se la legge non la richiede espressamente e gli elementi del documento identificano con certezza l’autorità emittente.
- La cartella non è nulla per la sola mancata preventiva notificazione del ruolo: il ruolo non deve essere notificato autonomamente prima della cartella.
- Quando la pretesa deriva dalla liquidazione delle imposte sulla dichiarazione del contribuente, la cartella può essere il primo atto con cui la pretesa viene comunicata; va comunque motivata in modo da consentire di verificare l’imposizione.
- Se la cartella rinvia a un atto presupposto, la motivazione per relationem richiede l’indicazione degli estremi dell’atto e della sua notificazione o pubblicazione; l’atto non deve essere necessariamente allegato quando il contribuente ne abbia già integrale e legale conoscenza.
- La carenza motivazionale o la mancata indicazione degli estremi degli atti presupposti non determina automaticamente la nullità: il contribuente che impugna la cartella deve indicare e provare quale concreto pregiudizio il vizio abbia causato al suo diritto di difesa.
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