Cassazione Penale, Sentenza n. 9056/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della massima misura custodiale per il reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1, c.p.). Il difensore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente la memoria difensiva contenente elementi idonei a dimostrare l'insussistenza del pericolo cautelare (fuga e reiterazione), la non attualità del pericolo e la sproporzione della misura. Tra gli elementi posti a fondamento della richiesta di revoca vi erano: la sentenza di assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, l'esercizio di attività lavorativa e comportamenti di ordine sociale (es. preparazione di un pranzo per una parrocchia), nonché il decorso del tempo rispetto ai fatti contestati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato la memoria difensiva e che le circostanze addotte non fossero idonee a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura, connessa alla gravità indiziaria per il reato di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; si dispone l'inoltro degli adempimenti alla cancelleria ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
Nel caso di estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso il quadro indiziario grava di particolare gravità; la giurisprudenza che emerge dalla sentenza considera tale fattispecie come assistita da una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga o di reiterazione) e dell'adeguatezza della massima misura custodiale, che il difensore deve concretamente contrastare con elementi forti e specifici.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'eventuale sanzione pecuniaria (ammenda) in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte applica tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma equitativamente determinata.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia, connessi all'esecuzione delle decisioni sulla custodia cautelare.
Massime di principio
- Nei procedimenti per estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso il giudice tende a riconoscere una presunzione relativa di necessità delle misure cautelari: il difensore deve portare elementi concreti, attuali e specifici per confutare tale presunzione.
- Una sentenza di assoluzione per associazione mafiosa non è automaticamente idonea a escludere le esigenze cautelari connesse a un distinto reato di estorsione aggravata; va valutata nel contesto probatorio complessivo.
- Circostanze positive della vita (lavoro, attività sociale, fatti di contesto) possono essere considerate ma risultano spesso insufficienti da sole a escludere il pericolo di reiterazione, soprattutto se l'attività svolta era contemporanea ai fatti contestati.
- Per contestare efficacemente la sussistenza e l'attualità del pericolo cautelare è necessario fornire elementi fattuali che dimostrino l'inesistenza del rischio di fuga o di reiterazione (es. prova che l'attività lavorativa o familiari rendono impossibile la fuga; elementi che smentiscano la gravità indiziaria).
- La cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando le ragioni proposte non siano idonee a superare le presunzioni di legge o non contengano censure formali sostanziali; in tali casi il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma a titolo di ammenda.
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